La banca deve consegnare gli estratti conto e gli scalari dall’apertura del rapporto di conto corrente e non solo gli ultimi 10 anni
Con il passare degli anni difficilmente l’imprenditore conserva tutti gli estratti conto. Così quando viene a conoscenza della possibilità di agire in giudizio contro la banca per far valere tutte le criticità del rapporto non può farlo perché è sprovvisto di tutta la documentazione.
Invero la Giurisprudenza prevalente esige che per l’azione di ripetizione dell’indebito, cioè per richiedere la restituzione delle somme pagate indebitamente alla Banca, il correntista è tenuto a depositare in giudizio tutta la documentazione bancaria sin dall’inizio del rapporto. Ma la Banca, ai sensi dell’art.119 TUB., è solita limitare il diritto di accesso alle operazioni svoltosi nell’ultimo decennio mentre le principali criticità (anatocismo e usura) sono risalenti nel tempo ed è perciò fondamentale avere tutta la documentazione a partire dalla data del contratto di conto corrente che, in molti casi, risulta stipulato oltre i 10 anni dall’istanza di accesso.
Il Tribunale di Brindisi ha riconosciuto tale diritto di accesso del correntista alla documentazione bancaria ultradecennale, ingiungendone alla banca la consegna.
IL FATTO
La Banca in data 04/06/1992 concedeva al correntista un’apertura di credito in conto corrente, applicando nel corso del rapporto un tasso oscillante tra il 14,25% e il 16,25 % con capitalizzazione trimestrale.
Con lettera raccomandata datata 24 agosto 2011, il correntista contestava l’addebito illegittimo degli interessi capitalizzati trimestralmente nonché l’applicazione di interessi, oneri e spese non previsti contrattualmente.
Successivamente con PEC del 07/05/2021, il correntista richiedeva copia di tutta la documentazione riguardante i rapporti bancari.
A seguito di tale richiesta, la Banca consegnava solo il contratto di conto corrente e gli estratti conto a partire dal 31.10.2010 (dunque quelli dei 10 anni precedenti alla richiesta), omettendo di consegnare tutta la documentazione precedente a partire dall’apertura del conto corrente.
Quindi il correntista decideva di adire l’autorità giudiziaria per ricevere dalla banca tutta la documentazione bancaria relativa al suo rapporto.
LA DECISIONE
Il Tribunale di Brindisi, riconoscendo il diritto di accesso del correntista alla documentazione oltre i dieci anni prima della proposizione dell’istanza di consegna, in data 05/05/2022 ha emesso il decreto ingiuntivo n. 405/2022, ordinando alla banca alla consegna dei seguenti documenti:
1) copia dei contratti di apertura di credito;
2) copia dei contratti e delle convenzioni successive alle originarie;
3) ammontare fido concesso e successive variazioni;
5) copia degli estratti conto dall’inizio del rapporto fino alla chiusura;
- copia di tutti gli scalari.
IL DIRITTO ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE OLTRE I 10 ANNI
Il Giudice ha emesso il predetto decreto ingiuntivo sul presupposto, illustrato dal correntista nell’atto introduttivo, che l’ordine di consegna in copia della documentazione ultradecennale, in merito alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace al limite decennale di cui all’art. 119 co. 4 TUB poiché non trattasi di meri documenti contabili ma di documenti contenenti l’atto costitutivo del rapporto, per il quale è prescritta ex art. 117 TUB la forma scritta, e che, quanto agli estratti conto e agli scalari, neppure tale documentazione contabile di sintesi soggiace al limite della decennalità ex art. 119 co. 4 TUB. Tale norma si riferisce unicamente alla “documentazione inerente a singole operazioni” e non ai documenti di sintesi come appunto estratti conto e gli scalari che la banca è tenuta (in base al combinato disposto dei co. 1 e 2 dell’art. 119 TUB) a consegnare in copia al cliente durante il rapporto e alla sua scadenza. Dunque per gli estratti conto e gli scalari il termine prescrizionale ordinario di 10 anni decorre dalla chiusura del rapporto.
In conclusione è possibile affermare che la limitazione ai dieci anni anteriori costituisce previsione specificamente dettata solo per i documenti relativi alle singole operazioni (ad es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti), limitazione che non deve essere estesa impropriamente anche ai documenti sintetici (contratti di apertura, estratti contro e scalari) di cui al primo e secondo comma dell’art. 119 t.u.b., soprattutto in assenza di un’esplicita volontà legislativa in tal senso.
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Orbene, alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, sono ancora molti i correntisti che hanno diritto alla consegna di tutta la documentazione bancaria e che potranno agire in giudizio per ottenere la restituzione di tutti gli interessi ed oneri pagati, ma non dovuti per effetto della nullità delle clausole del contratto di conto corrente.