La richiesta di rinegoziazione del mutuo sospende la vendita dell’immobile

Se si richiede la rinegoziazione il pignoramento può essere sospeso dal giudice per 6 mesi, ma tale richiesta deve essere improrogabilmente presentata entro il 31 dicembre 2022.

Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Natali, a seguito di istanza di rinegoziazione del mutuo, sospende procedura esecutiva n. 98/2019 avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, ai sensi ex art. 40 ter della L. n. 69 del 2021 che ha modificato l’articolo 41-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

Con tale normativa il legislatore ha voluto dedicare una particolare tutela a coloro che, titolari di un mutuo ipotecario, hanno subito una procedura esecutiva immobiliare sulla propria abitazione principale prima del 21 marzo 2021.

In particolare ha previsto che il debitore può formulare alla propria Banca richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero può chiedere ad un altro ente creditizio un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria già esistente anche con l’assistenza del fondo di garanzia dello Stato.

L’obiettivo primario della normativa è quello di conservare la proprietà della casa principale del debitore e di aiutarlo ad arginare la situazione di grave difficoltà economica. Per farlo viene previsto un meccanismo di sospensione della procedura esecutiva e dunque della vendita dell’immobile già disposta.

Dunque il debitore che vuole scongiurare la vendita dovrà proporre una richiesta di rinegoziazione del mutuo e successivamente presentare al Giudice dell’esecuzione un’istanza di sospensione.

Al fine di chiedere la sospensione della vendita è necessario che sussistano tutte le condizioni previste dall’art. art. 40 ter del D.L. 41 del 2021 convertito in legge n. 69/2021:

  1. che i mutuatari hanno proposto alla banca la rinegoziazione del mutuo ipotecario;
  2. che il debitore riveste la qualità di consumatore;
  3. che il debito deriva da un mutuo ipotecario garantito da ipoteca di primo grado costituita sull’abitazione principale del debitore;
  4. che l’ipoteca grava sull’immobile che costituisce abitazione principale del debitore e questo ha rimborsato, alla data della presentazione dell’istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato;
  5. che l’immobile è adibito ad abitazione principale del debitore quando e’ iniziata la procedura esecutiva e per l’intera durata della stessa, ed esso non rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non ha le caratteristiche degli immobili di lusso;
  6. che il pignoramento è stato notificato entro il 21 marzo 2021;
  7. che il debito complessivo calcolato ai sensi dell’articolo 2855 del codice civile nell’ambito della procedura non è superiore a euro 250.000;
  8. che l’importo offerto è pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l’asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall’esperto di cui all’articolo 569 del codice di procedura civile;
  9. che la restituzione dell’importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non superi il numero di 80;
  10. che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022.

Il Giudice procede a verificare la sussistenza dei presupposti di legge e, anche al fine di consentire alla banca di valutare il merito creditizio, sospende la vendita per un massimo di 6 mesi.

Così è accaduto per la procedura esecutiva n. 98/2019 pendente innanzi al Tribunale di Brindisi, dove il Giudice con provvedimento del 03/06/2022, ritenuti sussistenti tutti i presupposti di legge, ha sospeso la vendita immobiliare per 6 mesi.

Va ricordato che il mutuo non pagato posto alla base del pignoramento immobiliare è spesso affetto da criticità (come usura ed anatocismo) e perciò, nelle more della sospensione, è sempre opportuno analizzarlo per valutare la possibilità di agire per l’accertamento delle stesse ove la banca si dovesse esprimere negativamente sulla proposta di rinegoziazione.