Il costo della capitalizzazione composta rende il finanziamento o il mutuo usuraio e quindi gratuito.

CTU costo occulto

Il Tribunale di Brindisi esaminando diversi contratti di finanziamento o mutuo ha portato alla luce nuove questioni che mettono in discussione la trasparenza delle pratiche finanziarie.

In particolare è emerso che se nella determinazione del tasso effettivo globale (TEG) sugli interessi corrispettivi si considera anche il costo della capitalizzazione composta ne deriva che, alla data di stipula del contratto, il T.E.G supera, in numerosi casi, il tasso soglia di cui alla legge n. 108/96 con conseguente gratuità del rapporto ai sensi dell’art.1815 c.c.

Tanto risulta accertato negli elaborati dei consulenti tecnici d’ufficio nominati dal Tribunale di Brindisi nelle cause assistite dal nostro studio legale.

Questa prospettiva sta spingendo verso una revisione più accurata delle criticità dei contratti di mutuo o finanziamento, ponendo l’accento sulla necessità di una maggiore attenzione alle voci di costo e spese collegate al contratto, soprattutto se “occulte”.

L’inclusione nel TEG del differenziale di costo risultante dall’applicazione del regime di capitalizzazione composto ha dimostrato che i contratti di finanziamento possono comportare costi aggiuntivi non trascurabili per i mutuatari.

Si può, quindi, concludere affermando che per accertare se un mutuo o un finanziamento è usurario occorre includere, nel calcolo del costo complessivo, anche il costo “occulto” conseguente all’applicazione del regime composto degli interessi o, comunque, il costo dell’anatocismo annuale ed extrannuale.

E’, pertanto, opportuno fare verificare il proprio mutuo o finanziamento considerato che non sono pochi i tassi corrispettivi che superano i tassi soglia se nel calcolo del TEG si inseriscono correttamente tutti gli interessi, compresi quelli conseguenti alla capitalizzazione composta.

Si riportano di seguito stralci di alcune CTU contabili dalle quali emerge che il costo derivante dalla capitalizzazione composta comporta l’usurarietà del contratto e, quindi la non debenza di alcun interesse alla società Finanziaria o alla Banca.

Il CTU della causa R. G. N. 4415/2019
Nel contratto in esame è previsto l’utilizzo del piano di ammortamento alla francese o a rata costante. Non è invece stato previsto l’utilizzo del regime composto.
Eliminando , per come richiesto dal quesito, la capitalizzazione composta, per le 360 rate corrisposte risulta che la mutuataria avrebbe dovuto versare, per l’intero corso del rapporto, la somma complessiva di €.102.395,25(284,43 x360) in luogo di quella di €146.260,80 (406,28 x360), con una differenza di maggiori somme da versare pari ad €43.685,55 (146.260,80 meno €102.395,25).
Imputando , come da quesito, tale somma ad una maggior costo del denaro insito sin dall’origine nelle pattuizioni contrattuali e rideterminando il T.A.E.G. sugli interessi corrispettivi, inserendo, tra i costi iniziali, anche gli interessi composti come sopra determinati e pari ad €. 43.865,55 risulta che il T.A.E.G. contrattuale è pari al 31,30% superiore al tasso soglia per la categoria di operazioni di mutui ipotecari a tasso fisso(8,565%)di cui alla legge n.108 /96 rilevabile da Decreto Ministeriale e serie storica dei tassi (TEGMe tasso soglia) per il IV° trimestre 2006”
Il CTU della causa R.G. n. 2841/2019
12. – La verifica dell’incidenza della componente anatocistica sulla usurarietà dei tassi.
Nel caso di riconoscimento dell’esistenza della componente anatocistica nel piano di ammortamento originario, la banca avrebbe percepito la maggiore somma di € 3.186,34 a titolo di interessi, così come indicato nell’allegato n. 10 alla presente.
E’ evidente che tale somma sia da imputare ad un maggior costo del denaro insito sin dall’origine nelle pattuizioni contrattuali.
Per tale ragione lo scrivente ha rideterminato il TA.E.G. sugli interessi corrispettivi con la stessa metodologia descritta al § 6 della presente relazione, inserendo, tra i costi iniziali, anche gli interessi anatocistici.
Il risultato è riportato nell’allegato n. 11 alla presente, dal quale risulta che il T.A.E.G. contrattuale è pari al 19,707683%.
Conseguentemente, se nella determinazione del T.A.E.G. sugli interessi corrispettivi si dovesse considerare anche la componente anatocistica per come sopra illustrata, ne deriverebbe che alla data di sottoscrizione del finanziamento in esame, il T.A.E.G. contrattuale sugli interessi corrispettivi (19,707683%) superava il tasso soglia (15,78%) di cui alla legge n. 108/96.
Sulla base di tanto, dal momento che il quesito chiede di trarre le dovute conseguenze in punto di determinazione del saldo finale, ne consegue che, con l’applicazione dell’art. 1815, 2^ comma c.c., nessun interesse dovrebbe essere corrisposto dalla mutuataria alla mutuante.
Conseguentemente, avendo la Sig. F. corrisposto alla A. S.p.a l’importo di € 30.199,40 (cfr. § 3) a fronte del finanziamento della somma di € 21.152,24,l’attrice rimarrebbe creditrice della società convenuta di € 9.047,16 (€ 30.199,40 meno € 21.152,24).”
Il CTU Causa R.G. n. 626/2019
…Tenendo quindi conto degli importi addebitati per ciascuna rata ( che è di importo costante pari ad € 1.282,92, ed include, naturalmente, sia la quota capitale sia la quota interessi corrispettivi), il tasso effettivo annuo complessivo del finanziamento è stato pertanto individuato applicando la suddetta formula della capitalizzazione semplice (già richiesta dall’avv. Vitale e indicata nel quesito già analizzato con la terza relazione del 18.02.2022)
….In sostanza, per controllare l’eventuale usurarietà del rapporto, applicando la formula della capitalizzazione semplice e non tenendo conto degli interessi di mora e delle correlate spese, è stato individuato un tasso effettivo complessivo del finanziamento (11,4349) che è risultato ampiamente superiore al tasso soglia di riferimento (9,09%)”.
Il CTU della causa R.G. N. 1240/2021
“….Come richiesto nel quesito n.8, è stata sviluppata un’altra ipotesi di calcolo in cui nella
determinazione del T.A.E.G. sugli interessi corrispettivi sono stati inclusi anche gli interessi “aggiuntivi” conseguenti all’adozione del regime dell’interesse composto in alternativa al quello semplice; è risultato che alla data di sottoscrizione del finanziamento in esame, il T.A.E.G. contrattuale sugli interessi corrispettivi così rideterminato,con inclusione anche del costo delle polizze assicurative, è pari al 11,488% e supera il tasso soglia (10,488%) di cui alla legge n. 108/96. In tal caso, rielaborando il piano di ammortamento con esclusione di ogni onere e commissione, risulta a carico del mutuatario:
– un debito residuo per capitale pari a € 77.513,72 e pertanto il mutuatario con il versamento della somma complessiva di € 62.468,38 aveva saldato le quote capitale fino alla rata n. 237 avente scadenza al 30/09/2033”.