Sono nulli i tassi corrispettivi che recepiscono il parametro Euribor nel periodo compreso tra settembre 2005 e maggio 2008.
Il principio di diritto
Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/10/2023) 13/12/2023 n. 34889 ha affermato che la nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005 – maggio 2008 per violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2 legge antitrust è invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, il quale è legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata.
La vicenda
La Banca otteneva il decreto con il quale veniva ingiunto alla società debitrice di pagare la somma complessiva di Euro 81.149,08, oltre alle spese della procedura per ingiunzione.
Dunque, la società debitrice spiegava l’opposizione, per una serie di ragioni, che, tuttavia, veniva rigettata dal Tribunale di Milano. Seguiva il giudizio di appello dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, conclusosi con la pronuncia che confermava la decisione di prime cure.
Pertanto la società debitrice decideva di ricorrere alla Corte di Cassazione che accoglieva il ricorso.
La manipolazione nella determinazione dell’interesse.
La questione che ci interessa, esaminata dalla Suprema Corte, riguarda la validità della clausole relative alla determinazione degli interessi che utilizzano come parametro l’Euribor; in particolare il tasso Euribor nel periodo compreso tra settembre 2005 e maggio 2008 che, di fatto, è stato oggetto di una manipolazione nella sua determinazione, come accertato dalla commissione Antitrust Europa.
Effettivamente la commissione Antitrust Europa con decisione 4 dicembre 2013, rilevando la violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2 legge antitrust, aveva sanzionato la condotta di alcuni istituti di credito che avevano creato un cartello per alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e del tasso Euribor.
La nullità opera anche se l’istituto di credito è estraneo alla manipolazione dell’Euribor
Nella vicenda sopra riportata la Corte d’Appello ( e prima ancora il Tribunale) aveva escluso che potesse dirsi nulla la clausola di determinazione degli interessi del mutuo oggetto di causa seppur determinato secondo il parametro Euribor manipolato.
La Corte di merito escludeva tale nullità affermando che la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implica la sussistenza di un’intesa vietata dalla L. n. 287 del 1990, art. 2 e che in ogni caso, la clausola determinativa degli interessi non sarebbe nulla in quanto la banca che aveva concesso il credito non aveva partecipato all’intesa manipolativa della concorrenza.
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte D’appello generica e da riformare rilevando che “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust”.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in quanto determinato per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013.
Detta decisionedell’Antistrust avrebbedovutoconsiderarsiprova privilegiata,specifica la Suprema Corte, a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che al1’intesa illecita avesse o meno partecipato la Banca creditrice giacchè raggiunta dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990 L. 10/10/1990, n. 287, art. 2 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810).
Il diritto alla ripetizione dell’indebito
Consegue dalla decisione della Suprema Corte di Cassazione che qualunque mutuatario può agire per la ripetizione delle somme anche qualora l’istituto d credito chiamato in causa non abbia preso parte al cartello dal momento della manipolazione.
In applicazione dell’art. 117 t.u.b., norma speciale di eterointegrazione ex art. 1339 c.c., gli interessi corrispettivi del contratto dovranno essere sostituiti con il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del1’Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.
Clicca qui per visualizzare la sentenza per esteso: