A seguito dell’accertamento tecnico svolto in sede giudiziale è emerso che i tassi di interesse pattuiti per un mutuo superavano la soglia prevista dalla legge per stabilire usurarietà e perciò la Banca è stata condannata a riconsegnare tutte le somme indebitamente percepite.
Invero, in applicazione del secondo comma dell’art. 1815 cod. civ. che sancisce la nullità della clausola determinativa degli interessi, devono essere restituiti non sono solo gli interessi corrispettivi, ma anche tutti gli oneri e le spese, compresi i premi assicurativi, inclusi nel calcolo del Tasso Effettivo Globale, escluse imposte e tasse.
Il principio risulta affermato da Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Stefano Marzo, con la sentenza n. 903 /2022.
LA VICENDA
Nell’aprile del 2009 il mutuatario otteneva da una società finanziaria un prestito di € 9.921,81 (“Importo liquidato”) da rimborsare in 120 rate mensili di € 214,00, ciascuna scadenti dal 01/06/2009 al 01/05/2019 per un totale di € 25.680,00
Sulla base dell’ammontare delle rate sopra indicate e considerato l’importo del prestito effettivamente erogato, il mutuatario sosteneva in giudizio che il Tasso Effettivo Globale applicato dalla Banca risultava essere superiore al tasso soglia previsto dalla legge, pari al 15,87% così come stabilito dal decreto Ministeriale Economia e Finanze del 26 marzo 2009 relativo al periodo 1° aprile -30 giugno 2009 per il tipo di finanziamento in questione (crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari). Conseguentemente chiedeva di condannare la Banca a restituirgli tutte le somme che esso aveva pagato a titolo di interessi, le spese di assicurazione e gli oneri di qualsiasi tipo e specie, maggiorati di interessi e svalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava il fondamento della domanda e chiedeva il rigetto.
Nel corso del processo, il Giudice, chiedeva l’ausilio di un consulente tecnico affinché procedesse a redigere una relazione contente un accertamento contabile relativo alle eccezioni sollevate dal mutuatario.
LA DECISIONE
La consulenza tecnica espletata ha consentito di accertare che sia i tassi di interessi di mora che quelli corrispettivi, al momento della pattuizione, superavano i limiti di soglia antiusura. Su tale basi, il Tribunale ha dichiarato la nullità delle relative clausole e ha affermato e che “l’attore è tenuto a corrispondere alla banca la sola sorte capitale” con la conseguenza che, “in forza della sanzione di cui all’art.1815 c.c., alla banca non competono né gli interessi di mora né quelli corrispettivi”.
In virtù di tale decisione la banca dovrà restituire al mutuatario l’importo di € 13.603,06 e rimborsare allo stesso le spese processuali.
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