Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993), nel limite di 10 anni a seguire dalla chiusura dei rapporti interessati anche in sede giudiziaria, non potendosi ritenere corretta una soluzione che limiti l’esercizio di questo potere alla fase anteriore all’avvio del giudizio.
In particolare il sopra indicato art. 119 prevede al comma 4 che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione“.
Sul punto la Suprema Corte, con la sentenza del 11/03/2020 n. 6975, ha ulteriormente precisato che:
“la disposizione dell’art. 119, si pone tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza, quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente, riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari.
Con tale norma la legge dà vita a una facoltà non soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell’art. 119 tub); e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all’intermediario, per l’appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico”.
Perciò non può risultare corretta una soluzione che limiti l’esercizio del potere di chiedere la documentazione alla fase anteriore all’avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca.
Ne consegue che, posto che il titolare di un rapporto bancario ha sempre diritto di ottenere copia della documentazione dei rapporti bancari, tale diritto permane anche in sede giudiziaria.
Risulta, così, consolidato l’indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale “il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119 TUB, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all‘art. 210 c.p.c., perchè non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante” ( cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. I, Ord., 24/05/2019, n. 14231; Cass., Sez. VI-I, 8/02/2019, n. 3875).