Sommatoria: Vi è usura anche quando, in ipotesi di concreta applicazione degli interessi moratori, il tasso soglia viene superato per effetto della capitalizzazione degli interessi corrispettivi compresi nelle rate.
Nella fattispecie esaminata dalla Corte, la società attrice aveva richiesto la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile e la conseguente condanna della società utilizzatrice al rilascio immediato dell’immobile. Costituitosi in giudizio, l’utilizzatrice aveva eccepito la nullità del contratto per violazione della L. n. 108 del 1996, con riferimento agli interessi di mora ed alla sommatoria con gli interessi corrispettivi.
La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione di primo grado, che aveva dichiarato l’intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto per il mancato pagamento dei canoni di leasing, e rilevava che la questione della nullità del contratto per usura legata alla pattuizione di interessi moratori e al loro cumulo con quelli corrispettivi non costituiva oggetto di causa , con la conseguenza di considerare del tutto ultronea ed inconferente l’indagine sulla violazione della normativa di cui alla L. n. 108 del 1996.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17447 del 28 giugno 2019, pur dichiarando inammissibile il ricorso proposto dalla società utilizzatrice del bene ha svolto importanti rilievi giuridici meritevoli di attenzione.
- 1 – Innanzitutto la Corte chiarisce che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare (procedere alla sommatoria) interessi corrispettivi ed interessi moratori”.
La Corte spiega che al momento della stipula del contratto la sommatoria è da escludere in quanto i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in regola con i pagamenti deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta.
- 2- Inoltre la Corte evidenzia che nel caso di specie “non è stato confutato dalla ricorrente che i canoni [nella specie, relativi ad un contratto di leasing] non corrisposti fossero stati calcolati, a differenza di quanto statuito dalla sentenza gravata, attraverso il conteggio di interessi moratori sugli interessi scaduti, cioè sulla rata di canone, già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi. In tal caso, ma solo in tal caso, sarebbe stato possibile lamentare che il tasso effettivamente applicato avesse superato il tasso soglia per essere stati i singoli canoni, già comprensivi degli interessi corrispettivi, maggiorati ad ogni scadenza degli interessi moratori ( c.d. tesi dell’effettività: “usura effettiva e a posteriori”.)”
In altre parole, la Corte ritiene possibile, nell’ipotesi di concreta applicazione di interessi moratori, verificare l’incidenza, ai fini del superamento del tasso soglia, della capitalizzazione degli interessi compresi nelle rate non pagate
In questo caso si parla di “usura effettiva”(tesi dell’effettività) in cui il calcolo viene effettuato a posteriori rispetto alla stipula del contratto.
Tale situazione va tenuta distinta da quella che da rilievo, ai fini della verifica dell’usurarietà del rapporto, agli interessi moratori per il sol fatto di essere stati promessi/convenuti oltre soglia a prescindere dal suo attuale inadempimento(c.d. tesi della potenzialità)
Quindi, ad avviso della Suprema Corte, solo nell’ipotesi in cui l’inadempimento è attuale la verifica del tasso di interessi oltre soglia deve considerare se gli interessi moratori sono calcolati sull’intero importo delle rate scadute .
Calcolando l’interesse moratorio sull’intero ammontare della rata, il TAEG di tale interesse risulterà, ad avviso del sottoscritto, eccessivo proprio per l’effetto del fenomeno dell’anatocismo. Infatti, l’interesse moratorio, in questo caso, consta di due componenti, essendo la risultante di una percentuale della quota capitale ed una percentuale dell’interesse corrispettivo insito nella rata.
In sintesi, gli interessi anatocistici costituiscono costi del finanziamento rilevanti ai fini dell’usura e se la somma degli interessi moratori e di quelli anatocistici è tale da superare il tasso soglia, essi devono essere assoggettati alla normativa antiusura.
Sommatoria *