E’ ILLEGITTIMA NEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE LA PATTUIZIONE DEL SAGGIO DI INTERESSE OPERATA ATTRAVERSO IL RIFERIMENTO A UN GENERICO “TOP RATE”.
Cass. civ. Sez. I Ord., 26/06/2019, n. 17110 (rv. 654281-01) ha affermato che la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell’art. 1284, comma 3, c.c., allorchè, pur non recando l’indicazione in cifra del tasso di interesse, contenga il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso, anche nella vigenza dell’art.117 del testo unico delle leggi bancarie, (d.lgs. n. 385 del 1993), ma tali criteri non devono essere determinati unilateralmente dalla banca. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto nulla la pattuizione del tasso di interesse, contenuta in un contratto di conto corrente bancario, operata attraverso il riferimento ad un generico “top rate”, specificato dalla banca solo in un avviso sintetico esposto al pubblico e periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).
Sul punto la predetta sentenza ha, dunque, ritenuto che “ ha errato la Corte di appello nel ritenere legittima la pattuizione del saggio di interesse operata attraverso il riferimento a un generico top rate. La disposizione contrattuale non contiene, difatti, alcun rinvio ad elementi esterni, puntualmente individuabili, e non potrebbe comunque giustificare, per quanto fini qui rilevato, la relatio a un indice predeterminato dalla banca“.
Si rammenta che il vigente art. 117 t.u.b. prescrive, al comma 3, che “(i) contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Il comma successivo dispone, poi, che “(s)ono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonchè quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Conto correnti bancari.
Interessi “top rate”