Il termine decennale di prescrizione decorre dalla chiusura del conto corrente.

La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n.126/2017 ha accolto l’appello proposto da un correntista e ha condannato la Banca al pagamento della somma di € 126.468,64 oltre interessi e spese di lite.

La vicenda ha inizio nell’anno 2007 quando un imprenditore conveniva dinanzi al Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Fasano, la sua banca, lamentando che, nel corso del rapporto di conto corrente iniziato nel 1991, gli erano state applicate numerose clausole nulle, con tassi fino al 24,50% ed anatocismo trimestrale.

Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, aveva limitato il diritto dell’attore alla ripetizione dell’indebito “al decennio anteriore alla notifica dell’atto di citazione e fino alla data di estinzione del conto corrente e dunque per il periodo compreso tra il 1997 ed il 2003”, condannando così la banca alla restituzione dell’importo di € 26.537,83 anziché di quello richiesto di euro 126.468,64.

A seguito dell’impugnazione proposta al correntista la Corte ha osservato che “se la banca non allega e non prova il fatto costitutivo dell’eccezione di prescrizione (ossia nella specie, la finalizzazione del versamento da parte del correntista ad una funzione diversa da quella ripristinatoria della provvista), la prescrizione (decennale) va fatta decorrere dalla chiusura del conto…. e non dall’annotazione delle singole operazioni di versamento” e, conseguentemente ha affermato che il credito dell’imprenditore deve “essere determinato nella maggiore somma di € 126.468,64 in applicazione del relativo conteggio effettuato dal CTU”.

Si tratta di una decisione che merita di essere segnalata giacché il riconoscimento del maggiore importo di € 126.468,64 dimostra come l’accoglimento o meno dell’eccezione di prescrizione, ha una significativa incidenza, specie per i rapporti più risalenti nel tempo, sulla quantificazione delle somme indebitamente percepite dalla banca. Inoltre conferma il principio che se non sono ancora decorsi dieci anni dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente, è possibile per il correntista evocare in giudizio la Banca per ottenere la restituzione delle somme pagate indebitamente per effetto di clausole nulle.

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  Sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 126-17 – Avv. Vitale

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