IL MUTUO E’ GRATUITO SE GLI INTERESSI SONO USURARI

Il Tribunale di Brindisi, Giudice dott.ssa Maria Consolata Moschettini , con la sentenza n.1840/2016 ha dichiarato, ai sensi dell’art.1815, comma 2° c.c., che il  mutuo è gratuito se gli interessi sono usurari e, pertanto, essendo il mutuatario obbligato a restituire il solo capitale mutuato, la Banca convenuta dovrà restituire al medesimo tutte le somme pagate a titolo di interessi ed ogni altro onere connesso all’erogazione del credito.

La vicenda ha inizio nel marzo 2008 quando un dipendente di un’azienda, avendo necessità di liquidità per motivi di salute, chiede ad una società finanziaria che lo concedeva, un prestito personale di € 13.670,70. Tale prestito doveva essere rimborsato in 120 rate di € 240,00 per un totale di € 28.800,00, mediante cessione del quinto dello stipendio.

Ad avviso del mutuatario il costo complessivo del credito era superiore al tasso soglia stabilito dal Decreto Ministeriale Tesoro 20 dicembre 2007, relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008 per quel tipo di finanziamento (prestiti contro cessione del quinto dello stipendio), in quanto, una corretta applicazione delle disposizioni in materia di usura imponeva di addizionare le varie spese connesse al finanziamento, ivi compresi i premi assicurativi (€ 427,77 per rischio vita e € 3.149,18 per rischio impiego). Ha quindi citato in giudizio la banca cessionaria del credito, originariamente vantato dalla finanziaria.

La difesa della Banca ha sostenuto che i premi assicurativi non dovevano essere conteggiati nel calcolo del TEG tenuto conto della circostanza che il contratto era stato concluso nella vigenza delle istruzioni della Banca d’Italia del 2006 le quali non prevedevano le spese di assicurazione tra le voci di calcolo del tasso.

Il Giudice però ha ritenuto che l’usurarietà del costo dell’operazione va verificato secondo quanto disposto dall’art.644 c.p. e non certo secondo le istruzioni della Banca d’Italia che, come statuito da diverse sentenze, anche di legittimità, non possono certo derogare alla legge.

Ha, infatti, affermato che i premi assicurativi, pacificamente connessi all’erogazione del credito … devono essere considerati nel conteggio per la verifica del superamento del tasso soglia (il limite oltre il quale i contratto diventa usurario). Ciò perché il tenore letterale dell’art.644, comma 4, cp. impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporta in connessione con il suo uso del credito”, aggiungendo che “Nessuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice possono avere le istruzioni della Banca d’Italia, ai fini dell’accertamento del TEG…

Si tratta di una decisione importante perché non riguarda solo coloro che hanno ottenuto il prestito con cessione del quinto (sia dello stipendio sia della pensione), ma tutti i mutuatari che hanno ottenuto il finanziamento pagando una somma per l’assicurazione. Può certamente ipotizzarsi che anche altre finanziarie non hanno considerato i costi dell’assicurazione nel calcolo del TEG proprio perché le istruzioni della Banca d’Italia, all’epoca in vigore, non lo prevedevano. Si tratta, quindi, di verificare se aggiungendo tali costi, di norma rilevanti, risulta superato il tasso soglia, con conseguente gratuità del rapporto.

Peraltro è importante la verifica di tali prestiti che sono normalmente concessi a dei tassi molto elevati.

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   Sent. Tribunale di Brindisi n. 1840/2016 – Mutuo è gratuito

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