Estratti conto parziali, accertamento dell’anatocismo per i l correntista

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L’ANATOCISMO PUO’ ESSERE ACCERTATO PER IL CORRENTISTA ANCHE QUANDO E’ INCOMPLETA LA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO

La sentenza della Suprema Corte – Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 20/12/2022) 27/12/2022, n. 37800 – chiarisce che per il correntista, che agisca in ripetizione di indebito, non è necessario produrre tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto per ottenere la rettifica del saldo del conto corrente, come ritenuto da gran parte della giurisprudenza di merito, ma è sufficiente anche un’ incompleta produzione degli estratti di conto, potendo il Giudice avvalersi di un consulente d’ufficio per rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emerge dai documenti prodotti.

Il CTU, in questo caso, assumerà, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente.

LA VICENDA

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 17 maggio 2012, rilevava l’illegittimo addebito degli interessi anatocistici dalla data dell’apertura alla data della chiusura di tre diversi conto correnti, e condannava la banca al pagamento, in favore del correntista, della somma di Euro 208.264,35.

La Corte d’Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale rigettando la domanda del correntista in quanto la c.t.u. espletata in primo grado, avrebbe arbitrariamente ricostruito l’andamento del rapporto pure per i periodi in cui l’attrice non aveva prodotto gli estratti-conto.

La Corte Suprema di Cassazione ha, invece, ritenuto che è possibile accertare l’effettivo saldo del conto corrente anche in mancanza di integrale produzione degli estratti conto.

I PRINCIPI FISSATI DALLA SUPREMA CORTE

Il correntista, a sostegno della domanda di ripetizione dell’indebito, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 2697 c.c., di produrre in giudizio gli estratti conto. Ma l’estratto conto, non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto.

A fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice, afferma la Suprema Corte, potrebbe valorizzare altri elementi di prova (le contabili bancarie riferite alle singole operazioni le risultanze delle scritture contabili, ecc.) ed, in ogni caso, disporre una consulenza tecnica al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio.

La Corte ha, dunque, precisato che “l’incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall’onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti; oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d. “saldo zero”. In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore”.

CONSIDERAZIONI

La sentenza indica, quindi, come devono essere effettuati i calcoli dal CTU quando il correntista non deposita tutti gli estratti conto, precisando che, in questo caso, va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti.

La conseguenza è che la domanda di ripetizione di indebito del correntista sarà probabilmente accolta , seppure per quella somma che risulterà dovuta in applicazione dei criteri sopra indicati.

Il principio non pare, però, applicabile nell’ipotesi in cui sia la banca ad agire in giudizio giacché questa, al contrario del correntista, dispone senz’altro di tutti gli estratti conto e non può essere consentito che un comportamento, certamente non improntato a buona fede, giovi alla parte che lo assume.

Pertanto, nell’ipotesi in cui la banca agisca in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, la domanda, a mio avviso, dovrebbe essere esaminata solo se la stessa assolve all’onere di produrre tutti gli estratti conto a partire dall’inizio del rapporto. In mancanza di tale produzione la domanda dovrebbe essere rigettata. Ciò al fine di evitare che la Banca, consapevolmente, per esempio, dell’esistenza della clausola anatocistica nel contratto di conto corrente, ometta di depositare gli estratti conto e gli scalari sin dall’inizio del rapporto così alterando il risultato del saldo del conto corrente a proprio favore.


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