Mutuo con ammortamento alla francese: i quesiti da porre al CTU

quesiti

Per i finanziamenti con piano di ammortamento alla francese va accertato da parte del consulente tecnico d’ufficio se il piano di ammortamento è stato sviluppato con il regime composto o con quello semplice al fine di determinare il maggiore esborso a carico del mutuatario.

Seguendo le regole del processo tale accertamento viene autorizzato dal Giudice che, spesso su iniziativa dei difensori delle parti, incarica un consulente esperto contabile e gli indica i termini secondo i quali procedere alla verifica dei contratti bancari.

Dunque il Giudice formula dei “quesiti” da porre al CTU al fine di verificare le criticità lamentate dalle parti.

Nel caso in cui sia necessario un accertamento relativo al piano di ammortamento “alla francese” e l’eventuale usura che possa derivarne dal maggior costo conseguente alla capitalizzazione composta (c.d. “costo occulto”) il Giudicante formula specifici quesiti.

In particolare, il Tribunale di Brindisi con l’ordinanza 3/02/2022, a seguito della richiesta del difensore del mutuatario, ha formulato anche i seguenti quesiti:

4) Nel caso di finanziamento/mutuo con ammortamento c.d. alla francese verifichi se lo sviluppo del predetto ammortamento sia avvenuto con applicazione del regime composto ovvero con applicazione del regime semplice. Nel caso di applicazione del regime composto determini l’eventuale maggior esborso a carico del mutuatario.

Puntualizzando che:

Determini altresì il TAEG sul tasso corrispettivo considerando anche l’eventuale maggior esborso determinato secondo quanto indicato al precedente punto 4) e lo confronti con il tasso soglia come sopra precisato riferendo se vi sia stato o meno il suo superamento.

Si evidenzia che detti quesiti, così come formulati, consentono al Consulente tecnico di verificare correttamente il costo dell’anatocismo presente in tale tipo di mutuo nonché l’usurarietà dello stesso in conseguenza di tale costo.

Nel caso oggetto dell’ordinanza del Tribunale l’ azione promossa dal mutuatario riguarda due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, il primo di €14.790,781, stipulato nel 2009 e, il secondo, di €16.175,03 sottoscritto nel 2005. Le somme di quest’ultimo contratto venivano in gran parte trattenute dalla società finanziaria ad estinzione del primo finanziamento.

Dopo avere pagato la complessiva somma di € 37.887,56 il mutuatario decide di agire in giudizio per ottenere la restituzione dell’indebito per le criticità riscontrate nei contratti.

Se l’accertamento contabile darà esito positivo, come è prevedibile dai calcoli da noi eseguiti, il mutuatario avrà diritto, a causa del superamento del tasso soglia, al rimborso della somma di € 18,541,92.


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