La società o l’ente che gestisce il servizio idrico locale ha l’obbligo di segnalare all’utente i consumi anomali di acqua potabile, altrimenti risarcisce i danni.
Ad affermare questo principio è la Suprema Corte di Cassazione con la sent. n. 24904 del 15/09/2021 che ha fissato una serie di principi importanti in tema di contratto di somministrazione idrica partendo dall’assunto che la società che gestisce il servizio idrico è tenuta a rispettare gli obblighi di correttezza e buona fede in virtù del contratto esistente tra gestore e utente.
OBBLIGO DI INFORMAZIONE
La società o l’ente che gestisce il servizio idrico ha l’obbligo di informare l’utente in caso di consumi anomali. Detta informazione, afferma la Corte, non è adempiuta dall’ente con l’ invio “di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo”.
Essa deve avvenire secondo modalità idonee a consentire all’utente di avere pronta contezza dell’anomalia nel consumo in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l’aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta (quindi con una email, una lettera o anche una telefonata).
L’omissione del tempestivo obbligo di informazione “da diritto dell’utente di ottenere il risarcimento del danno”.
LA DILIGENZA DELL’UTENTE è ININFLUENTE
La Suprema Corte evidenzia, altresì, che l’adempimento o meno dell’utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonché di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sè, la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali.
CONCLUSIONI
Può quindi ritenersi che in ipotesi di consumo eccessivo derivante dalla rottura di tubazioni interne alla proprietà privata, l’utente, che non viene tempestivamente avvisato dall’ente gestore del servizio idrico, potrà richiedere il risarcimento del danno, indipendentemente dalla mancata “ autolettura” del contatore.
(Avv. Silvia Vitale) (Avv. Vincenzo Vitale)
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