Apertura credito in conto corrente: la prescrizione dei versamenti oltre fido

La verifica dei versamenti prescritti va effettuata previa eliminazione degli addebiti illegittimi ( Cass. 17634 del 21/06/2021)

Quando viene proposta in giudizio una domanda di ricalcolo del saldo del conto corrente, in presenza di illegittimi addebiti effettuati dall’istituto di credito, occorre tener presente che la domanda di ripetizione dell’indebito soggiace alla prescrizione decennale che decorre dalla chiusura del conto corrente.

La giurisprudenza di legittimità, in tema di apertura di credito in conto corrente, ritiene più precisamente, che ove i versamenti eseguiti dal correntista nel corso del rapporto abbiano svolto una funzione meramente ripristinatoria – c.d. Rimesse ripristinatorie – della disponibilità accordatagli dalla banca nei limiti dell’affidamento, il termine di prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. Mentre nel caso in cui i versamenti eseguiti sono volti a risanare la disponibilità della banca accordata oltre il fido – c.d. Rimesse solutorie –, avendo valenza di pagamento, fanno decorrere la prescrizione dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitata. Ciò comporta che tutti i versamenti “solutori” se pagati oltre dieci anni rispetto all’introduzione del giudizio devono ritenersi prescritti.

Detto principio, fissato dalle Sezione Unite con la sentenza n.24418/2010, ha posto il problema di accertare se la natura solutoria o meramente rispristinatoria dei versamenti in conto corrente dovesse essere condotta in ragione delle originarie annotazioni esposte dalla banca negli estratti conto o, se, viceversa, dovesse essere operata sui saldi già epurati delle illegittime competenze.

La statuizione

La Suprema Corte, con ordinanza n. 17634 del 21 Giugno 2021, ha chiarito che l’accertamento deve essere effettuato sui saldi già epurati degli addebiti riconosciuti illegittimi. Ed invero, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui, ove la Banca eccepisca a la prescrizione, “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia natura solutoria (oltre il fido) o solo ripristinatoria(nei limiti dell’affidamento) occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento“.

Dunque, nella rideterminazione del saldo del conto corrente va adottato il criterio del saldo rettificato e non del “saldo banca”, cioè sulla base degli estratti conto non epurati.

La conseguenza

La conseguenza dall’applicazione di tale tipo di calcolo è importante sul piano pratico giacché il CTU, nominato nel corso del giudizio, epurando dagli estratti contro gli interessi illegittimamente calcolati sulla base delle clausole ritenute nulle, rideterminerà le somme identificando la natura dei versamenti se sono oltre fido o intra-fido.
Se dall’accertamento svolto il CTU non accerterà alcun versamento di natura solutoria (oltre il fido concesso) non ci saranno competenze prescritte che possano ridurre il credito del correntista che abbia agito contro la banca per la ripetizione dell’indebito.
Come risulta confermato da svariati accertamenti tecnici eseguiti a clienti di questo studio, difficilmente, espunti le illegittima competenze dal conto corrente, risulteranno superati i limiti del concesso affidamento.
L’arma della prescrizione delle banca per i versamenti effettuati in presenza di un saldo passivo oltre l’affidamento, dunque, risulta notevolmente depotenziata e il correntista, anche se ha utilizzato somme eccedenti il limite dell’affidamento, con ogni probabilità, otterrà la restituzione di tutte le competenze illegittime.


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