Interessi corrispettivi: nulla per indeterminatezza la clausola per relazionem

La Banca deve restituire ai mutuatari 50.781,30 euro.

La Corte di Appello di Lecce con la sentenza n. 1399/2019 pubblicata il 30/12/2019, confermando quanto già affermato dal Tribunale di Brindisi, ha statuito che la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi è nulla per indeterminatezza e perciò ha condannato la Banca alla restituzione di € 50.781,30 a favore dei mutuatari, oltre al pagamento delle spese processuali.

FATTO

Con atto notarile del 15/02/1991 la banca pattuiva la concessione di un mutuo fondiario, in favore dei mutuatari, per la somma di £ 150.000.000. Nel 2005 i mutuatari, con atto di citazione convenivano la Banca in giudizio al fine di accertare la nullità della clausola (contenuta nell’art. 3 dell’atto di erogazione e quietanza) con cui era stata pattuita la misura degli interessi ultralegali per indeterminatezza, conseguentemente che la Banca venisse condannata alla restituzione dell’indebito pagamento della complessiva somma di € 51.000,00 o della diversa somma da accertarsi in corso di causa.

Si costituiva in giudizio la Banca che, nel merito, sosteneva che l’art. 3 dell’atto di erogazione e quietanza non era nullo per indeterminatezza.

Il Tribunale di Brindisi accertava che gli interessi non fossero stati validamente determinati per iscritto come richiesto dall’art. 1284 c.c. poiché la relativa clausola contrattuale (art. 3) era stata formulata mediante rinvio per relationem ad altro accordo estero al mutuo finalizzato all’acquisto della provvista estera, di cui peraltro non era stata fornita prova. Perciò condannava la Banca al pagamento a favore dei mutuatari della somma di € 50.781,30 a titolo di ripetizione di indebito oltre agli interessi legali, nonché al rimborso delle spese processuali.

La decisione veniva impugnata dalla Banca, ma la Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale, condannando la Banca anche al pagamento delle spese di lite.

LA DECISIONE

La Corte d’appello di Lecce, condividendo il principio affermato dal Tribunale di Brindisi e dalla giurisprudenza di legittimità in tema di determinazione degli interessi corrispettivi per relationem, ha statuito che “perchè la misura degli interessi possa dirsi determinata o determinabile, infatti, è necessario che il relativo patto sia ancorato in concreto a fatti oggettivi, certi e di agevole riscontro; se uno di tali fatti è indimostrato, come nella specie è accaduto per il pregresso finanziamento estero, viene a mancare una componente essenziale del sistema del calcolo e, di conseguenza, la misura degli interessi non può ritenersi né determinata, né determinabile”.

La Corte ha affermato che affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata deve avere forma scritta e deve avere un contenuto “assolutamente univoco, contenente una puntuale specificazione” e deve essere desumibile dal contratto con l’ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante (cfr. Cass. Civ. 8020/2018), condizione che può ritenersi soddisfatta per relationem, cioè attraverso il richiamo a criteri esterni, solo se essi non sono obbiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione.

Nel caso di specie era essente l’individuazione obiettiva e concreta del saggio di interesse da applicare giacchè in giudizio in alcun modo era stata documentata l’esistenza del finanziamento estero a cui faceva rinvio il mutuo per parametrare la misura degli interessi per relazionem.

Infatti la Corte afferma che nella fattispecie, la complessa struttura del patto volto a stabilire la misura variabile degli interessi, seppur astrattamente adeguata ad indicare per relationem l’entità del tasso concordato, è risultata in concreto claudicante ed inidonea a determinarlo poiché la fondamentale premessa secondo cui “l’Istituto, a fronte del mutuo, ha concordato le condizioni di un finanziamento estero utilizzabile anche in D.M. ( Deutsche Mark) tramite Banco di Roma ed IMI Capital Markets” è rimasta sfornita di prova.

CONCLUSIONE

L’evidenziata carenza istruttoria, che ha fatto emergere l’indeterminatezza la clausola regolatrice del tasso di interessi, ha comportato la nullità della clausola di determinazione degli interessi e la conferma della sentenza del Tribunale di Brindisi con condanna della Banca al rimborso ai mutuatari della somma di € 50.781,30, oltre interessi legali, e al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.