Le clausole del contratto bancario che consentono, per la determinazione del tasso di interesse, l’applicazione di differenti criteri che conducono a risultati diversi, sono nulle per indeterminatezza dell’oggetto del contratto ai sensi dell’art.1346 c.c., anche se gli scostamenti tra i diversi risultati sono minimi.
Il principio risulta enunciato dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n.16907/2019, depositata il 25 giugno 2019, con riguardo ad un contratto di leasing immobiliare che prevedeva due clausole di indicizzazione del canone, una legata la tasso di interesse cosiddetto Libor, nominato in franchi svizzeri, e l’altra legata al tasso di cambio tra euro e franco svizzero.
La corte di appello aveva ritenuto nulle entrambe le clausole per indeterminatezza dell’oggetto. La prima, quella di indicizzazione al tasso Libor, in quanto non era indeterminabile a priori il criterio di calcolo di tale interesse, e la seconda, quella di adeguamento del canone al rapporto di cambio euro-franco svizzero, perché l’adeguamento presupponeva che l’indicizzazione al tasso Libor fosse stata calcolata con una clausola nulla.
La Corte Suprema ha confermato detta decisione con il principio sopra enunciato rilevando che poiché “la clausola Libor determina il contenuto della clausola cambio, nel senso che quest’ultima presuppone un calcolo previamente fatto con quella.. è corretto allora ritenere che l’indeterminatezza del contenuto dell’una rende indeterminabile anche l’altra”.
Risulta, quindi, confermato che per ritenere sussistente il requisisto della determinabilità dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 c.c. è che il tasso d’interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto bancario, anche quando individuato per relazionem.
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