La legge antiusura si applica anche ai titoli passati in giudicato
Accade, non di rado, che un consumatore o un’azienda non riusca più a pagare le rate del prestito o del leasing e perciò l’ente creditore richiede ad ottiene dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma dovutogli.
Il debitore per le più svariate ragioni non propone opposizione nei termini di legge (40 giorni) e il decreto ingiuntivo passa in giudicato, cioè diventa incontestabile e non può essere più impugnato.
Tuttavia, questo principio può trovare eccezione se il contratto posto alla base della pretesa creditoria è affetto da usurarietà.
Ad affermarlo è il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Macerata che, con ordinanza del 01/03/2019, ha ritenuto che “…non può essere coperta dal giudicato l’eccezione di usurarietà degli interessi” anche perchè gli opponenti erano venuti a conoscenza dell’usurarietà del contratto solo con la perizia contabile di parte successivamente all’inizio dell’esecuzione.
Sulla base di tale motivazione il predetto Tribunale ha dichiarato l’esecuzione improcedibile.
In effetti la rilevanza penale della pretesa usuraria sembra consentire di ritenere esistente nel nostro ordinamento un principio assoluto che impone di non dar corso alla dazione di interessi usurari, neppure sulla base di un decreto ingiuntivo passato in giudicato, essendo evidente che in nessun caso la pretesa di tali interessi può prescindere dalla legittimità del rapporto sottostante con la conseguenza che se quest’ultimo risulta illecito, non può che essere ingiusto il profitto che da esso si voglia trarre.
Può quindi ritenersi che, anche se il provvedimento è coperto da giudicato, se il rapporto è usurario, è possibile riaprire la controversia e ciò anche dopo che la Banca ha sottoposto a pignoramento i beni del debitore.
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