Il Giudice di Pace di Brindisi ha ingiunto alla Banca che, in assenza di una richiesta congiunta di tutti i coeredi, si era rifiutata di corrispondere al singolo coerede le somme depositate dall’avente causa, di pagargli la quota parte di sua spettanza.
IL CASO
La vicenda da cui prende spunto la decisione menzionata ha per oggetto una lite sorta tra un coerede e l’istituto di credito presso cui era erano depositate delle somme del de cuius.
Più nello specifico, il defunto era titolare di un libretto di deposito a risparmio ordinario; a seguito del decesso una delle due figlie aveva provveduto a comunicare alla banca depositaria il decesso del titolare del libretto e, contestualmente, a richiedere il prelievo della metà delle somme depositate, cioè nei limiti delle quota di sua spettanza.
A seguito del rifiuto della banca per l’assenza del consenso dell’altra coerede, è stato instaurato un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Brindisi per richiedere che la banca fosse condannata a versare all’attrice le somme appartenenti al de cuius, nei limiti della propria quota in qualità di coerede.
La domanda giudiziale è stata accolta e la Banca ha provveduto a pagare all’erede le somme richieste oltre alle spese legali sostenute.
Il decreto del Giudice di Pace dimostra che le banche non possono trattenere le somme degli eredi solo perché uno di loro non firma la quietanza.
Purtroppo, non di rado accade che le banche si rifiutino di liquidare la somma al coerede, sostenendo che se manca l’accordo tra gli aventi diritto non possono procedere al pagamento delle quote. Tale tesi porta un enorme vantaggio alle casse degli intermediari considerato che fino a quando gli aventi diritto non raggiungeranno l’accordo, le somme rimarranno nella disponibilità dell’intermediario e, per giunta, continueranno a percepire oneri e spese fino all’estinzione del rapporto.
E’ quindi importante sapere che in tema di crediti facenti parte di una comunione ereditaria, i singoli coeredi possono chiedere il pagamento della loro quota e gli intermediari non possono rifiutarsi di liquidarla.