E’ stata scongiurata la vendita della casa dei mutuatari che per non aver pagate alcune rate del mutuo rischiavano di perdere il proprio appartamento.
I mutuatari decidevano di stipulare un mutuo di credito fondiario dell’importo di € 180.000,00, per acquistare la casa famigliare nonchè per estinguere precedenti finanziamenti ottenuti da società Finanziarie. Provvedevano a pagare le rate del mutuo regolarmente fino a quando a causa di gravi difficoltà di carattere economico e finanziario interrompevano i pagamenti.
I mutuatari avevano rimborsato alla Banca la complessiva somma di € 48.950,44, di cui € 14.424,54 per quota capitale ed € 34.525,90 in quota interessi.
Si attiva, quindi, la Banca che, prima, notificava ai debitori atto di precetto del complessivo importo di € 183.809,10, oltre interessi di mora e, successivamente, procedeva al pignoramento della casa acquistata con il mutuo.
Prima che si procedesse al pignoramento, i mutuatari proponevano opposizione all’esecuzione deducendo ai fine di scongiurare la vendita della casa, tra l’altro, che la Banca non aveva il diritto di procedere all’esecuzione forzata, stante l’usurarietà del rapporto (per usura oggettiva e soggettiva).
Il Giudice, incaricato di decidere sulla vendita della casa, decideva di sospendere l’esecuzione rilevando dei profili di usurarietà del mutuo. In particolare affermava che la natura ususraria dei tassi di interesse convenuti, anche se in conseguenza della sommatoria dei tassi applicati, comporta la gratuità del mutuo.
La pronuncia
Il Tribunale, l’ordinanza resa il 12/4/2018,. ha statuito che “ Nel caso concreto, la banca opposta ha “convenuto” (al momento in cui fu concluso il mutuo, ovvero, “al momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti a qualunque titolo” vedi anche Cass. SS. UU. 24675\2017) un tasso corrispettivo pari al 4,248 % (come si desume dalle allegazioni dell’opponente , non contestate in fatto), ed un tasso moratorio in misura pari al tasso soglia 5,915 %, con la conseguenza che, nel caso di mancato pagamento della prima rata (o delle prime rate), il tasso complessivo di interesse convenuto deve individuarsi nel 10,488 %, ovvero in un tasso certamente superiore a quello “soglia”, fissato al 6,240. Ciò, poiché nel contratto di mutuo si stabilisce, sostanzialmente che la debitoria complessiva, a seguito della risoluzione del mutuo, si individuerà con riferimento alle rate scadute (comprensive di interessi corrispettivi) maggiorate degli interessi moratori, il che necessariamente determina (V. sul punto Cass. ordd. 5598\2017, 23192\2017) la sommatoria dei tassi applicati (giacché sulla stessa quota capitale si dovrebbe calcolare l’interesse convenzionale, e, in maniera composta, l’interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi), e quindi, in concreto, la produzione di interessi, per il caso di mora, nella misura sopra indicata”.
Sulla base di tale motivazione il Giudice ha ritenuto la natura usuraria dei tassi convenuti e quindi, in applicazione dell’art. 1815 c.c., la gratuità del rapporto quanto ai tassi corrispettivi e ha sospeso la procedura esecutiva.
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