La verifica dell’usura va effettuata sulle condizioni convenute in contratto e riferita al tasso soglia del momento, sviluppando i calcoli, anche in relazione al tasso di mora.

Se gli interessi moratori superano il tasso soglia, il mutuatario è obbligato a restituire il solo capitale.

La Suprema Corte ha confermato che il mutuo è gratuito se gli interessi moratori superano il tasso soglia e cioè il limite invalicabile oltre il quale il rapporto diventa usurario. Ed invero, Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., (ud. 13-07-2017) 04-10-2017, n. 23192 ha rilevato rilevato che “l’art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che «se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi» e (che) ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Ha poi aggiunto che la giurisprudenza di legittimità ha già statuito che «è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).” Sulla base di tale motivazione ha rigettato il ricorso della Banca che aveva censurato la decisione del Giudice di merito, sostenendo che l’usurarietà degli interessi di mora non avrebbe potuto colpire gli interessi corrispettivi che non avevano superato il tasso soglia.

Tale decisione conferma che la verifica dell’usura va effettuata sulle condizioni convenute in contratto e riferita al tasso soglia del momento, sviluppando i calcoli, anche in relazione al tasso di mora. Infatti, la normativa sull’usura punisce la sproporzione complessiva del rapporto proprio nei casi in cui esiste uno “stato di necessità” che impedisce il puntuale adempimento. Ciò nella consapevolezza del legislatore che la produzione di un interesse eccessivo sulla somma data a prestito è prevalentemente collegato proprio al ritardo nella restituzione del capitale.

Se quindi gli interessi moratori superano il tasso soglia, il mutuatario è obbligato a restituire il solo capitale, secondo le scadenze previste nel piano di ammortamento e la Banca convenuta dovrà restituire al medesimo tutte le somme pagate a titolo di interessi.

  Cass. Civ. 23192-2017

Lascia un commento