Con la recente Ordinanza n. 27106 del 2024, la Suprema Corte ha stabilito la nullità di una clausola contrattuale che stabilisce interessi usurari, anche in presenza di una clausola di salvaguardia.
La questione
La Corte è stata chiamata a giudicare se una clausola contrattuale, inserita in un contratto di Leasing, che disciplina gli interessi moratori la cui misura supera il tasso soglia può essere ritenuta nulla anche in presenza della c.d. “clausola di salvaguardia”.
La definizione di clausola di salvaguardia
In ambito di contratti finanziari, la clausola di salvaguardia può essere definita come una disposizione contrattuale inserita per mantenere la validità di un accordo o di una clausola specifica, tutelandola da eventuali modifiche esterne, come variazioni normative o mutamenti delle condizioni economiche. Un esempio di clausola di salvaguardia potrebbe essere : “Le Parti convengono che, qualora il tasso di interesse di mora pattuito nel presente contratto superi il limite del tasso soglia stabilito dalla normativa antiusura vigente al momento dell’applicazione, tale tasso verrà automaticamente ridotto fino al limite massimo consentito dalla legge”.
L’applicazione della clausola di salvaguardia
L’inserimento di una clausola di salvaguardia all’interno di un contratto bancario non può, di per sé, “purificare” il contratto ab origine, eliminando il tasso usurario fissato all’atto della stipula. Invero, la nullità di una clausola usuraria scaturisce dalla sua pattuizione iniziale, e quindi non può essere sanata retroattivamente attraverso l’operatività della “clausola di salvaguardia”. In caso contrario si violerebbe quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 394/2000, convertito con modifica nella L. n. 24/2001, che stabilisce la nullità di una clausola che preveda interessi usurari.
La Suprema Corte afferma, infatti, che “Diversamente opinando si giungerebbe ad affermare che l’applicazione dell’articolo 1, primo comma, possa essere “disattivata” dalla clausola di salvaguardia, la quale verrebbe a espungere la natura nulla dalla clausola derivante da originaria pattuizione di un tasso illecito per gli interessi moratori. Una clausola come quella “di salvaguardia” invece, come ne segnala il nome, è finalizzata a proteggere l’applicazione di una clausola, non certo direttamente da sé stessa – ovvero per come è stata stipulata ab origine -, bensì dalla esterna sopravvenienza dei movimenti Euribor che la condurrebbero a oltrepassare i limiti della validità del tasso. Il che non è certo sostenibile, dal momento che si è dinanzi, ictu oculi, a una norma imperativa, in quanto il suo contenuto determina quel che è nullo, ovvero affetto da un vizio di radicale illegittimità.”
Pertanto è l’originaria pattuizione degli interessi a determinarne la nullità della relativa clausola senza che la natura variabile del tasso possa eliminare tale vizio. La funzione della Clausola di Salvaguardia è, infatti, solo quello di mantenere l’interesse entro i limiti di usura stabiliti successivamente alla stipulazione nei casi di tasso variabile.
Precedenti Giurisprudenziali
L’ordinanza del 2024 ribadisce un principio già espresso nel 2019: l’onere di dimostrare la conformità del contratto alla normativa antiusura grava sulla banca. Inserire una clausola di salvaguardia non è sufficiente; l’istituto finanziario deve dimostrare di aver effettivamente applicato tassi inferiori al tasso soglia durante tutta la durata del rapporto.
Nel commento alla sentenza n. 26286 del 2019 (https://www.avvocatovincenzovitale.it/2020/01/16/clausola-di-salvaguardia/) avevo già evidenziato la natura della clausola di salvaguardia come strumento per mantenere la legittimità della clausola solo rispetto agli eventi successivi alla stipulazione. Nel predetto commento approfondisco anche gli aspetti penali del tasso d’interesse superiore al tasso soglia; si rimanda allo stesso per gli approfondimenti.
Conclusioni
In sintesi, la clausola di salvaguardia non può “disattivare” la nullità derivante dalla fissazione di un tasso usurario al momento della stipula del contratto, poiché la nullità è sancita da una norma imperativa che opera ab origine, rendendo invalida la clausola degli interessi usurari senza possibilità di sanatoria.
Invero, consentire a una clausola di salvaguardia di “sanare” l’usura originaria equivarrebbe a rendere inoperativa la sanzione di nullità prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c., con conseguenze gravissime per la tutela dei clienti.
Ti potrebbero interessare anche i seguenti approfondimenti:
https://www.avvocatovincenzovitale.it/2020/01/16/clausola-di-salvaguardia/
https://www.avvocatovincenzovitale.it/2024/02/13/la-corte-dappello-di-lecce-mutui-rinegoziati/