Il Trib. di Campobasso sull’ammortamento alla francese

Ammortamento alla francese

Il Tribunale di Campobasso, con la sentenza n.528/2020 del 04/11/2020, ha affermato che attraverso l’adozione, nella predisposizione del piano di ammortamento alla francese, del TAN contrattuale in regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione delle rate, in mancanza di esplicita menzione in contratto del ricorso a detto regime finanziario, si ravvisa un obiettiva divergenza tra il tasso nominale (TAN) previsto in contratto ed il tasso effettivo risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento ad esso allegato (TAE). Di conseguenza la clausola inerente alla pattuizione del tasso di interesse si configura nulla per indeterminatezza dell’oggetto, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1417 e 1346 e 1284 c.c.

CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA O CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE?

Difatti, rileva il Tribunale, “ sebbene il contratto di mutuo riporta l’esplicita indicazione della misura del tasso di interesse convenuto, dall’analisi delle complessive condizioni pattuite non è possibile individuare una metodologia di calcolo che sia coerente ed univoca; in particolare, dal contratto di mutuo non risulta concordato per iscritto né il regime finanziario adottato, essendo insufficiente la mera indicazione del piano di ammortamento alla francese potendo quest’ultimo essere determinato sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta, né il sistema di calcolo degli interessi la cui mancanza può condurre all’applicazione di una pluralità di tassi di interessi. L’applicazione delle clausole relative al tasso di interesse richiede, quindi, una scelta applicativa tra più alternative possibili e ciascuna di queste alternative determina l’applicazione di tassi di interessi diversi, come appare evidente se si procedesse alla ricostruzione del piano di ammortamento sia in regime di capitalizzazione composto che in regime di capitalizzazione semplice dalla quale risulterebbe inequivocabilmente che l’applicazione della capitalizzazione composta ha determinato, ai danni del mutuatario, l’applicazione di interessi più alti rispetto al tasso pattuito”.

INDETERMITEZZA DEL TASSO DI INTERESSE

Lo stesso Tribunale evidenzia che “ Senza l’esatta identificazione del regime finanziario adottato, che consente di eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto, viene meno il requisito di determinabilità imposto dall’art. 1284 c.c. ( cfr. Cass. n. 8028/2018). Deve, pertanto, affermarsi la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, poiché non soddisfa il requisito di determinatezza/determinabilità del suo oggetto, come prescritto dagli articoli 1418 e 1346 c.c. atteso che il contratto di mutuo, nella parte relativa alla determinazione degli interessi, rinvia ad un piano di ammortamento che dà luogo a soluzioni applicative differenti. Alla declaratoria di nullità segue la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art. 1284, terzo comma, c.c. e, quindi, l’applicazione del tasso di interesse legale in luogo di quello ultralegale previsto nel contratto”.

PIANO DI AMMORTAMENTO TRASPARENTE

Il tasso nominale di interesse pattuito (TAN) non si può aumentare con il piano di ammortamento, poiché il calcolo dell’interesse, nel piano di ammortamento, deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell’interesse semplice, così come si evince dall’art.821, comma 3 c.c. (“ I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”).


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