Affidamento in conto corrente: la verifica dei versamenti solutori

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Nel conto corrente la verifica dei versamenti solutori va effettuata sui saldi ricalcolati dal CTU .

In tema di affidamenti in conto corrente la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9141/2020 del 19/05/2020 ha affermato che, in caso di clausole anatocistiche nulle, per ottenere la irrepetibilità del pagamento indebito rispetto al quale è maturata la prescrizione è necessario comunque svolgere un percorso ricostruttivo che elimini tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla Banca in maniera tale da determinare il reale passivo del correntista, ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo superi i limiti del concesso affidamento.

Invero, la Suprema Corte ha rilevato che, ove eccepita la prescrizione, “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.

La questione

Nel caso esaminato dalla Corte, la banca aveva censurato la sentenza d 2° grado per violazione degli artt. 2033 e 2946 cod. civ. in quanto la Corte d’Appello di Lecce aveva individuato i versamenti effettuati dal correntista aventi natura solutoria sulla base del “legittimo saldo” rideterminato dal CTU, e non in relazione alle (debite o indebite) annotazioni della banca.

Tale tesi veniva sostenuta dalla banca sul presupposto che “anche la pretesa di un pagamento di un credito non liquido e non esigibile, che si estrtinseca con un’annotazione a debito illegittima, è una pretesa indebita e, se soddisfatta, il relativo pagamento è appunto un pagamento indebito che diventa irripetibile allo scadere del termine decennale di prescrizione nel caso, come quello in esame, in cui il debitore opponga la relativa eccezione”.

La decisione

La Corte di Cassazione con la predetta pronuncia ha ritenuto tale interpretazione della normativa in contrasto con i principi fissati dalle Sezioni Unite nella decisione n.24418/2010 che richiedono, invece, l’eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori e perciò ha rigettato il ricorso.

Può quindi ritenersi ormai acclarato che, se la banca ha eccepito la prescrizione, la verifica dei pagamenti di natura solutoria ( le cui competenze sono prescritte) non devono essere individuate sulla base delle indebite annotazioni effettuate dalla banca sugli estratti conto, ma sul saldo effettivo che dovrà essere ricalcolato dal CTU ricalcolando separatamente gli interessi intrafido e quelli extrafido ricongiungendoli “al saldo capitale alla chiusura del conto o alla prima rimessa dopo la scadenza dell’affidamento” ed escludendo gli interessi e le altre competenze bancarie addebitate illegittimamente.

Per leggere la sentenza per esteso:

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