La Corte d’Appello di Bari dichiara nullo il mutuo e ridetermina gli interessi

Il mutuo con ammortamento alla francese è nullo per indeterminatezza
se calcolato con capitalizzazione composta.
( a precisare tale principio tre sentenze della Corte d’Appello di Bari)

Se nel contratto di mutuo, caratterizzato da ammortamento alla francese, non è stato indicato che la capitalizzazione è in regime composto, esso è da ritenersi nullo. La diretta conseguenza di tale nullità è la sostituzione del tasso di interesse pattuito con il tasso minimo BOT.

La sentenza

Ad affermare tale principio è la Corte di Appello di Bari con la sentenza n. 28/2023 pubbl. il 13/01/2023, sul presupposto che il consulente tecnico d’ufficio accerti che l’ammortamento alla francese è redatto con capitalizzazione composta.

La Corte, in detta pronuncia, rileva che “poiché deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto, e non lo è stata, e poiché neppure risulta che fosse una condizione pubblicizzata quando venne stipulato il contratto, se ne deve concludere che nulla è dovuto a tale titolo e il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice (Tribunale di Napoli, 15 novembre 2022)”.

Evidenzia, quindi, che “non è sufficiente affermare che l’adozione del c.d. ammortamento alla francese non comporti, per le modalità di restituzione, l’applicazione di interessi anatocistici, ma occorre indagare quale sia stata la formula matematica per quantificare l’interesse e, soprattutto, se tale formula sia stata esplicitata nel contratto”.

Capitalizzazione composta non concordata

Tenuto conto della previsione normativa dell’art. 117, co. 4 TUB, secondo cui “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, la mancata esplicitazione del criterio di capitalizzazione composta di interessi superiori al tasso legale, comporta la applicazione del criterio sostitutivo di cui al comma 7 del medesimo art. 117 TUB.

E se dunque, come nel caso esaminato, nel contratto di mutuo la base del calcolo dell’ammortamento alla francese è quella della capitalizzazione composta, non concordata, occorre applicare il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali si sensi del citato art. 117 TUB.

In sintesi, la Corte barese ritiene che “non è il sistema di ammortamento c.d. alla francese che implica necessariamente l’applicazione di interessi anatocistici, bensì il regime finanziario sottostante” (sentenza n. 28/2023 ).

Analoghi principi sono stati espressi dalla stessa Corte d’Appello con le sentente n. 398/2023 pubbl. il 13/03/2023 e n. 446/2023 pubbl. il 20/03/2023.

Infatti, il piano di ammortamento alla francese può essere determinato sia con capitalizzazione composta che con capitalizzazione semplice. Solo quello con capitalizzazione composta comporta degli effetti anatocistici con un tasso applicato superiore a quello indicato in contratto; maggiorazione celata al mutuatario, che solitamente non è in grado di desumere il tasso d’ interesse reale applicato dal piano di ammortamento, atteso che non è esperto di matematica finanziaria. Pertanto tale maggiorazione è illegittima, perché non concordata. Inoltre, il fatto che coesistano due differenti tassi, determina un’assoluta incertezza su quale dei due tassi convenuti sia effettivamente quello convenuto ed applicabile (V. Corte d’Appello Bari sez. II, 7 maggio 2021, n.866).

(Avv. Vincenzo Vitale)

(Avv. Silvia Vitale)


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