La decorrenza della prescrizione dei buoni fruttiferi postali

Il Tribunale di L’Aquila con sentenza n. 792/2022 pubbl. il 28/11/2022, ritenendo il diritto dei sottoscrittori non prescritto al momento della domanda di rimborso, ha condannato Poste Italiane S.p.A. al pagamento di € 13.062,50 al netto dell’ IVA, oltre interessi legali dal momento della maturazione del credito al saldo.

IL FATTO

Il sottoscrittore dei buoni fruttiferi postali, appartenenti alla serie AA1, con lettera del 28/03/2017 richiedeva il rimborso dei titoli di cui era in possesso ma Poste Italiane ritenendo tali buoni prescritti non riconosceva alcun rendimento.

Dunque veniva citata in giudizio, innanzi al Tribunale di L’Aquila, Poste Italiane per ivi sentir dichiarare non prescritto il diritto del risparmiatore con riconoscimento del rendimento maturato per ogni buono.

LE QUESTIONI

Il sottoscrittore dei buoni riteneva che il suo diritto a richiedere il rendimento dei buoni non fosse prescritto sulla base della normativa prevista dal D.M. 19.12.2000 (istitutivo della serie AA1, di cui si discute) che stabilisce testualmente che “I diritti dei titolari dei buoni postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo……” e l’art 18 stabilisce i termini di durata dei titoli ad essa appartenenti, stabilendo che: “I buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie AA1 possono essere liquidati, in linea capitale ed interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”.

Dunque, secondo quanto sostenuto dal risparmiatore, i buoni scadevano alla fine (al termine) del sesto anno rispetto a quello di emissione. Perciò, i buoni sottoscritti in data 23/01/2001, dovevano intendersi prescritti a far data dal 01/01/2017 ovvero nel “giorno successivo” rispetto al quale scade il buono: 31/12/2007 (termine del 6 anno successivo a quello di emissione) + 10 anni (prescrizione).

Ne consegue che al momento in cui parte attrice aveva formulato la richiesta di rimborso, e cioè in data 28/03/2017, il suo diritto non era ancora prescritto.

Di avviso contrario era controparte la quale evidenziava che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere preteso con il raggiungimento del massimo rendimento del titolo.

Poste Italiane sottolineava, quindi, che non doveva darsi un’interpretazione letterale alla norma del D.M del 19 dic. 2000, sopra richiamata, e che l’interpretazione corretta sarebbe quella per la quale il termine di scadenza “deve essere individuato dal 1 giorno del settimo anno rispetto all’emissione, cioè “a fronte di un’emissione datata 23.01.2001 il sesto anno termina il 23.01.2007 e che dal 24.01.2007 siamo nel settimo anno da quello dell’emissione”.

LA DECISIONE

Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza n. 792/2022 pubbl. il 28/11/2022 , ha accolto la pretesa del risparmiatore deducendo che “il citato articolo 18 D.M. 19/10/2000 utilizza come parametri di riferimento il concetto del ” al termine del sesto anno successivo a quello di emissione “. Il tenore normativo è chiaro: il termine di scadenza per il decorso della prescrizione non può che essere il primo giorno successivo alla scadenza dell’ intero sesto anno. Orbene, la nozione di “sesto anno successivo a quello di emissione” è da intendersi riferita al periodo di 365 giorni all’interno del quale cade la fine dei sei anni di durata del titolo. Ne consegue che il risparmiatore ha la possibilità di chiedere il rimborso alla fine del periodo di 3 65 gg costituente l’anno civile”.

Dunque in accoglimento della domanda posta dal sottoscrittore dei buoni ha condannato Poste Italiane S.p.A. al pagamento di € 13.062,50 al netto dell’ IVA, oltre interessi legali dal momento della maturazione del credito al saldo.

La prescrizione dei buoni fruttiferi postali inizia a decorrere dalla scadenza del buono che è individuabile, per i buoni della serie AA1, nel primo giorno successivo al termine del sesto anno solare.

CONSIDERAZIONI FINALI

Risulta essere fondamentale per i possessori dei buoni fruttiferi verificare periodicamente la scadenza dei propri titoli per evitare di cadere nella prescrizione del diritto. Si consiglia di richiedere il rimborso sempre in maniera formale, attraverso una lettera ovvero mediante la compilazione dei moduli offerti da Poste Italiane avendo cura di farsi rilasciare una copia. Per richiedere il riconoscimento del rendimento del buono si hanno 10 anni dalla scadenza del titolo.

Per i buoni postali della serie AA1, come abbiamo visto, il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dalla scadenza del buono che è individuabile nel primo giorno successivo al termine del sesto anno solare.