Buoni fruttiferi, interessi legali sulla differenza di rendimenti maturati dal 21° al 30° anno

ABF : in caso di riconoscimento della differenza di rendimento per il periodo che va dal 21° al 30° anno dovranno essere pagati anche gli interessi legali sulle somme riconosciute

Capita frequentemente che i possessori dei buoni fruttiferi della Serie Q/P si vedono liquidati delle somme inferiori rispetto a quelle a cui hanno diritto in riferimento ai rendimenti scritti a tergo.

Ciò si sostanzia nella differenza di rendimento riconosciuto per gli ultimi dieci anni, cioè per il periodo dal 21° al 30° anno.

L’ABF con la decisione n.21259 del 26/11/2020 ha affermato che, essendo il titolo emesso su modulo cartaceo della serie “P”, anche se Poste Italiane vi ha apposto un timbro che indica i rendimenti della serie “Q”, questi ultimi vanno liquidati solo per i primi 20 anni mentre per gli ultimi dieci il risparmiatore ha diritto alla liquidazione degli interessi secondo quanto previsto per la serie “P”.

Con questa decisione l’ABF ha condannato Poste italiane anche al pagamento degli interessi legali sulle somme riconosciute a far data dal reclamo.

Buoni fruttiferi – La Vicenda

I ricorrenti erano in possesso di buoni appartenenti alla serie Q/P ma emessi su moduli della serie P ai quali, sulla tabella dei rendimenti posta a tergo veniva apposto un timbro modificativo degli stessi riportante le percentuali di rendimento fino al ventesimo anno.

Perciò i ricorrenti lamentavano che l’intermediario – all’atto del rimborso e con riguardo al conteggio dei rendimenti maturati dal 21° al 30° anno – corrispondeva un importo liquidato in base al tasso d’interesse della serie “Q”, previsto soltanto fino al 20° anno, anziché sul diverso e maggiore tasso di riferimento stampigliato sul retro del buono riferibile alla serie “P”. Chiedevano, quindi, all’Arbitro di condannare l’intermediario al pagamento della differenza tra quanto liquidato e quanto dovuto, oltre interessi legali.

Poste Italiane eccepiva la correttezza del proprio operato in sede di liquidazione dei BFP in contestazione, “trasformati”, mediante l’apposizione di specifici timbri conformi alle prescrizioni di cui al D.M. 13.06.1986, dall’originaria serie “P” in serie “Q” e quindi chiedeva il rigetto del ricorso.

Buoni fruttiferi – La decisione

Il Collegio dell’arbitro bancario e finanziario ha osservato che “in dette circostanze vada assunta la decisione più favorevole per l’investitore tenuto conto che l’apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno ingenerando nell’investitore il legittimo affidamento in ordine all’applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo”.

Ha dunque ritenuto fondata la domanda di parte ricorrente e ha condannato Poste Italiane a provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato a stampa sul retro dei titoli medesimi secondo la serie propria “P” dei moduli cartacei impiegati.

Il Collegio disponeva, altresì, che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

Buoni fruttiferi –Conclusione

Questa decisione conferma un orientamento ormai predominante, che prevede per i buoni emessi su modulo cartacei della serie “P” e successivamente trasformati in serie “Q” venga riconosciuto per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione secondo quanto testualmente previsto dal titolo. Riconosce altresì che sulle somme accordate vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

(Avv. Silvia Vitale)

(Avv. Vincenzo Vitale )


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