Gli interessi anatocistici sono costi rilevanti per la verifica dell’usura?

La rilevanza usuraria dell’anatocismo secondo la Cassazione e la giurisprudenza di merito

Ai fini di verificare se un rapporto è usurario o meno ci si posto il seguente interrogativo: GLI interessi anatocistici COSTITUISCONO COSTI DEL FINANZIAMENTO RILEVANTI PER LA VERIFICA dell’USURA?

Sul tema si è di recente pronunciato il Tribunale di Roma, Sez. XVII, con la Sent. 05-08-2019 rilevando che la sommatoria tra interessi di mora ed interessi anatocistici non si verifica in quanto la capitalizzazione degli interessi compresi nelle rate scadute è consentita dalla delibera CICR del 09.02.2000 e pertanto, la rata scaduta e non pagata va a costituire un unicum sul quale vanno calcolati gli interessi moratori, rispetto al quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi”.

Dunque, il Tribunale di Roma non ha ritenuto che gli interessi anatocistici devono essere considerati ai fini della concreta determinazione del tasso usura. Sulla stessa linea si è posta anche altra giurisprudenza di merito (V. Tribunale Asti del 6/08/2019)

Di parere difforme è la Cassazione, che con la sentenza 28-06-2019, n. 17449, di appena qualche mese prima, ha affermato che è possibile lamentare che il tasso effettivamente applicato ha superato il tasso soglia quando i singoli canoni, già comprensivi degli interessi corrispettivi, siano maggiorati ad ogni scadenza degli interessi moratori ( c.d. tesi dell’effettività: “usura effettiva e a posteriori”.)”

In altre parole, la Corte ritiene possibile, nell’ipotesi di concreta applicazione di interessi moratori, verificare l’incidenza, ai fini del superamento del tasso soglia, della capitalizzazione degli interessi compresi nelle rate non pagate.


Esaminate le due diverse posizioni, al fine di cercare di dare uno spunto di riflessione al quesito iniziale occorre fare un passo indietro e considerare la natura delle diverse obbligazioni nascenti dal contratto.


La giurisprudenza di legittimità ci insegna che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante.

Infatti “il semplice fatto che nelle rate di mutuo vengono compresi sia una quota del capitale da estinguere sia gli interessi a scalare non opera un conglobamento né vale tanto meno a mutare la natura giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto di vista contabile“(cfr. Cass. n. 2593/2003)

Quindi l’ obbligazione relativa al pagamento del capitale e quelle relativa alla remunerazione degli interessi sono onotologicamente distinte considerata la loro diversa natura. La graduale restituzione della somma ricevuta in prestito, attraverso delle rate comprensive di interessi, ha il solo scopo di scaglionare nel temo le due distinte obbligazioni del mutuatario; la relativa pattuizione non è idonea a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia.

Ne consegue che gli interessi non possono trasformarsi in capitale,come affermato dalla giurisprudenza di merito.

D’altra parte, l’art.644 c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto anche delle “remunerazioni a qualsiasi titolo” e gli interessi anatocistici costituiscono senz’altro “remunerazione” del credito originario, e perciò devono essere considerati ai fini della concreta determinazione del tasso effettivo, essendo indubbio che gli interessi scaduti, sia pure capitalizzati, costituiscono un costo per il mutuatario.

In conclusione gli interessi anatocistici costituiscono costi del finanziamento rilevanti per l’usura e quindi gli interessi conseguenti alla capitalizzazione degli interessi corrispettivi, essendo un costo per il mutuatario, dovranno rientrare nel calcolo del TE(A)G, a nulla rilevando che tale piano di ammortamento è ritenuto legittimo.

E’ quasi inutile rilevare che se un determinato tasso di interesse moratorio, anziché calcolarsi sul solo capitale, si calcola anche sugli interessi corrispettivi compresi nelle rate, lo stesso, anche se formalmente invariato, risulta di fatto superiore e può superare il tasso soglia.

E’ pertanto evidente che, rispetto alle rate scadute, correttamente Cass. 17447/2019 ha ritenuto che gli interessi moratori dovranno essere sommati a quelli anatocistici.

La conseguenza di tale decisione è che chi non ha pagato alcune rate e si è visto addebitare dalla banca gli interessi moratori ha buone probabilità che il suo mutuo sia usurario e dunque gratuito.