L’assicurazione nella cessione del quinto

IL COSTO DELL’ASSICURAZIONE RENDE LA CESSIONE DEL QUINTO GRATUITA

I finanziamenti ottenuti con le cessione del quinto dello stipendio o della pensione prima del 1.1.2010, in molti casi, sono usurari in quanto nel calcolo del tasso usura, al contrario di quanto ritenuto dalle finanziarie, deve essere incluso il premio per la copertura assicurativa sul rischio vita, obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 che disciplina la cessione del quinto dello stipendio.

Il principio, già affermato da una precedente sentenza della Cassazione ( Usura nel contratto di cessione del quinto  //https://www.avvocatovincenzovitale.it/2018/04/13/687/), risulta confermato da Cass. civ. Sez. I, Ord., 24-09-2018, n. 22458 .

La finanziaria si era difesa affermando, tra l’altro, che non era corretto includere il costo della polizza ai fini della verifica dell’usura, in quanto le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull’usura – Aggiornamento febbraio 2006”, al paragrafo C4., relativo al trattamento degli oneri e delle spese, stabiliscono espressamente che “ Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge.

La Suprema Corte ha rilevato che le stesse Istruzioni del 2006″, nella prima parte del medesimo paragrafo C4, prevedono che “Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito” e cioè riportano esattamente il contenuto del comma 4 dell’art. 644 c.p. che considera rilevanti ai fini della verifica ogni costo, con la conseguenza che tale deroga (relativa alle spese di assicurazione obbligatoria) contenuta nella seconda parte del paragrafo C4 “non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo, atteso che questa non è altro che la riproduzione della norma penale”.

La finanziaria aveva anche sostenuto che l’ espressa inclusione delle spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, adottato dalla Banca d’Italia nell’agosto del 2009, confermerebbe che in precedenza tali spese dovessero essere sempre escluse dal calcolo del TEG. Ma la Cassazione è stata anche su questo punto di contrario avviso, affermando che tale inclusione

Piuttosto dimostra la acquisita consapevolezza da parte dell’Istituto della complessità e della delicatezza dello snodo valutativo inerente le spese accessorie, e segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi di calcolo del TEG, alle condizioni indicate”.

In conclusione, pare ormai acclarato che per la Cassazione il carattere obbligatorio ex lege della spesa assicurativa, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 54, non esclude detta spesa da quelle da computare per il calcolo del tasso usura.

Ciò comporta che il mutuatario, il cui prestito è usurario, potrà richiedere alla finanziaria tutti gli interessi pagati o comunque, se in difficoltà, avviare una trattativa per estinguere il proprio debito residuo a “saldo e stralcio”.

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