Il valore probatorio degli estratti conto

LA BANCA DEVE DIMOSTRARE IL PROPRIO CREDITO CON IL DEPOSITO DI TUTTI GLI ESTRATTI CONTO

La Corte d’appello di Taranto riforma la sentenza del giudice di primo grado e accoglie l’opposizione a decreto ingiuntivo non avendo la banca depositato tutta la documentazione relativa al rapporto di conto corrente

La Corte di Appello di Taranto, nel riformare la sentenza resa dal Tribunale di Taranto, ha affermato il principio per cui in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su “ scoperto di conto corrente” è onere della Banca provare il proprio credito con il deposito degli estratti conto, a nulla rilevando che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso sulla base della certificazione ex art. 50 del d. leg 385/1999.

La vicenda riguarda una signora che si vedeva recapitare un decreto ingiuntivo con il quale le veniva richiesto di pagare 21.893,28 euro ad un istituto di credito. Si trattava di un credito che la banca vantava nei confronti di una società, poi fallita, per la quale la signora aveva sottoscritto una fideiussione a garanzia del conto corrente.

In primo grado il giudice aveva rigettato l’opposizione proposta, ritenendo che l’opponente non avesse contestato specificatamente i calcoli eseguiti dalla banca per pervenire al quantum ingiunto con il decreto ingiuntivo, e quindi aveva confermato il decreto ingiuntivo condannando la signora al pagamento di quanto richiesto dalla banca.

Insoddisfatta dalla decisione del Tribunale, la signora proponeva appello innanzi alla CORTE D’APPELLO DI TARANTO rilevando, tra l’altro, che il decreto ingiuntivo era stato concesso ai sensi dell’art. 50 T.U.B., cioè sulla base di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili e che, nel corso del giudizio, non era stata presentata la documentazione integrativa volta a fornita la concreta prova del credito e che pertanto la signora non aveva potuto contestare specificatamente i calcoli.

La Corte d’Appello ha accolto la tesi della signora e ha precisato che “spetta sempre alla banca l’onere di provare il credito vantato nei confronti del cliente, per il principio secondo cui deve essere sempre la banca, convenuta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su “scoperto in conto corrente”, a dimostrare il proprio credito, con il deposito degli estratti conto relativi al rapporto in contestazione e fornendo la prova che quegli stessi estratti conto siano stati comunicati, di volta in volta, al correntista. La banca, che forma ed emette gli estratti periodici, ha il dovere di dimostrare, producendo in giudizio gli stessi, che il saldo negativo sia corretto e non, viceversa, frutto dell’illegittima applicazione di usura, capitalizzazione e di altre voce non dovute”.

La decisione è senz’altro condivisibile, afferma l’avv. Vincenzo Vitale, non potendosi certo procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza la relativa documentazione contabile la cui produzione è a carico della Banca.

Nessuna somma sarà quindi pagata dalla signora alla banca che, anzi, è stata condannata al rimborso delle spese legali dei due gradi di giudizio.

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sentenza-531-del-2018

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