Mutuo usurario: procedura sospesa anche se sono intervenuti altri creditori.

In tema di contratto di mutuo usurario i creditori intervenuti, che partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato, soggiaciono alle stesse sorti del creditore procedente che ha azionato il processo esecutivo.

Il  Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Sales Stefano, seppure in fase sommaria, ha affermato l’importante principio, in tema di contratti di mutuo, per cui se il tasso convenuto è originariamente usurario, l’azione esecutiva è “originariamente illegittima (e quindi) gli interventi spiegati nel procedimento devono seguire la sorte dell’azione esecutiva intrapresa”.

Per comprendere appieno l’importanza del principio occorre comprendere la vicende dalla quale trae origine la summenzionata decisione.

La Banca nel maggio 2009 stipulava un mutuo chirografario per l’importo di € 20.000,00, chiedendo in garanzia il rilascio di una cambiale. A causa del mancato pagamento di alcune rate  la Banca notificava al mutuatario atto di precetto del complessivo importo di € 16.882,14, oltre interessi convenzionali. Successivamente alla notifica del precetto, la stessa Banca procedeva al pignoramento di un capannone industriale valutato dal consulente tecnico nominato dal Tribunale, in euro 568.000,00. Nel frattempo, nella procedura esecutiva intervenivano altri creditori muniti di titolo esecutivo e il mutuatario, a fronte di una totale debitoria di circa 45.0000,00 rischiava la vendita dell’immobile a prezzo irrisorio.

A questo punto, il mutuatario propone opposizione all’esecuzione chiedendo la sospensione dell’esecuzione.

La questione che il Giudice Sales era chiamato a risolvere era non solo se il mutuo era usurario, ma anche se tale eventuale usurarietà avrebbe potuto impedire che altri creditori, muniti di titolo esecutivo, potessero richiedere di proseguire l’azione esecutiva.

Il Giudice, dunque, ha correttamente ritenuto che, essendo il contratto di mutuo stipulato con la Banca usurario la procedura esecutiva è viziata ab origine. Conseguentemente, l’azione non può essere proseguita né dalla Banca, creditore procedente, né dagli agli creditori intervenuti.

Il Tribunale ha quindi sospeso provvisoriamente l’esecuzione.

Lascia un commento