Mutuo usurario, pignoramento nullo

LA BANCA PIGNORA LA CASA PER € 74.406,47 E VIENE CONDANNATA A PAGARE €. 17.531,66 oltre interessi.

Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Sales, con sentenza n. 934/2018, in conseguenza dell’usurarietà del mutuo, accertata con precedente sentenza parziale, ha dichiarato il precetto e il pignoramento nullo ed  ha condannato la Banca a restituire all’opponete la somma di € 17.531,66, oltre interessi per € 2.082,40 e mentre l’opponente sarà tenuto a corrispondere, alle scadenze convenute, la sola quota capitale di ogni singola rata.

Questa la vicenda che ha dato luogo alla decisione del Tribunale.

Nel 2007 il mutuatario stipulava un mutuo fondiario dell’importo di € 85.000,00 da restituire in n. 180 rate mensili di € 708,13 ciascuna. Fino al 2013 paga regolarmente le rate per un importo complessivo di € 43.904,06. Ma, successivamente, per problemi economici, il mutuatario non riesce a pagare alcune rate del mutuo. Prontamente la Banca gli notifica un atto di precetto, con il quale gli intima il pagamento di un importo simile a quello erogatogli a titolo di mutuo, € 74.406,47, e procede al pignoramento della casa data in garanzia.

Il mutuatario si vede costretto ad adire l’autorità giudiziaria rilevando che il mutuo in oggetto presentava carattere usurario e che alla data del precetto non era moroso, essendo il debito in linea capitale inferiore alla somma pagata a titolo di interessi non dovuti.

In effetti, a seguito di opposizione all’esecuzione, il Tribunale accoglieva le conclusione formulate dal mutuatario e con sentenza parziale dichiarava che il mutuo è usurario considerato che il tasso di mora era superiore al tasso soglia. In conseguenza di tale usurarietà, nella stessa decisione rilevava che le rate corrisposte sino alla data di notifica del precetto devono considerarsi corrisposte in conto capitale, con imputazione di quanto pagato in eccesso (cioè la quota interessi di ogni rata corrisposta) a somme indebitamente erogate, e quindi tali da determinare il decorso degli interessi in favore del mutuatario”. Con separata ordinanza disponeva CTU al fine di accertare sia il l credito da capitale non pagato, sia il credito del mutuatario da interessi per le rate effettivamente corrisposte, operando le relative compensazioni.

Nella sentenza definitiva, nella quale viene espressamente richiamata quella parziale, il Giudice, sul presupposto dalla GRATUITA’ del mutuo, ha condannato la banca al pagamento di € 17.531,66, oltre interessi per € 2.082,40 rilevando “ che il precetto fu intimato in data 26/3/2014, e che, a quel momento, il debito in linea capitale scaduto ammontava a € 4.940,53, a fronte di un credito da interessi indebitamente corrisposti per € 22.472,19 (accertato dal CTU), con un residuo attivo per il mutuatario pari a € 17.531,66”.

Dunque il pignoramento è nullo e che la banca dovrà restituire tutti gli interessi compresi nelle rate che erano state pagate prima della notifica del precetto, mentre per le rate a scadere dovrà pagare solo la sorte capitale.

Clicca qui per visualizzare l’ordinanza per esteso:

 sentenza del Tribunale di Brindisi n. 934 del 2018 

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