Il costo della polizza assicurativa va inclusa nel calcolo del tasso usura se stipulata nell’interesse della Banca o della Finanziaria.

La recente pronuncia della Suprema Corte sul costo della polizza assicurativa.

La Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 01-02-2018) 16-04-2018, n. 9298 ha, infatti, affermato che se il contratto di assicurazione (polizza assicurativa) accessorio a quello di finanziamento per cui è causa è stato stipulato “al fine di tutelare l’istituto finanziario per il rischio di insolvenza del soggetto finanziato” il costo della polizza deve inscludersi nel computo del tasso di usura, “in quanto sostanzialmente imposto dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato”.

Sulla base di tale principio ha confermato la sentenza del Corte di merito che aveva ritenuto la nullità del contratto per superamento del c.d. tasso-soglia in quanto il costo della polizza assicurativa rientrava nel concetto di spesa indicato dall’art. 644 c.p., ai fini della determinazione del tasso usurario, a nulla valendo la circostanza che la polizza fosse stata contratta per autonoma scelta del debitore finanziato.

Può quindi ritenersi che se la polizza è a garanzia del credito e a beneficio dell’intermediario, vi è senz’altro il collegamento necessario per inserire il costo nel TAEG.

Infatti, poiché in tale tipo di polizza è di norma previsto il diritto di surroga della compagnia di assicurazione nei confronti del debitore, non si comprende per quale motivo un consumatore dovrebbe stipulare una polizza assicurativa, con un costo enorme, senza averne alcun beneficio. E’ bene ricordare che l’onere corrisposto dal cliente per le coperture assicurative connesse con il finanziamento deve essere inserito nel calcolo del TAEG anche prima del 1.1.2010, benché fosse escluso dalle istruzioni della Banca d’Italia del 2006.

Quindi tutte gli intermediari che hanno concesso i prestiti ad un tasso vicino a quello soglia, senza inserirvi nel TAEG le spese di assicurazione, rischiano di restituire tutti gli interessi percepiti giacché, per effetto dell’art.1815 c.c., se sono convenuti interessi usurari, il rapporto diventa gratuito.

Il consiglio per il consumatore è quello di fare controllare il TAEG reale del finanziamento e verificare se il tasso soglia risulta superato.

Clicca qui per visualizzare la sentenza per esteso:

    Cass.  N. 9298/2018

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