SOSPESA PER USURA UNA PROCEDURA ESECUTIVA PROMOSSA PER CIRCA UN MILIONE DI EURO


Il G. E. del Tribunale di Brindisi, con ordinanza resa in data 08/11/2017, ha sospeso il pignoramento di un opificio industriale che la Banca aveva avviato nei confronti del mutuatario.

Questa la vicenda. In forza di un mutuo fondiario stipulato in data 2/08/10 per € 1.000.000,00, la banca aveva notificato al mutuatario un atto di precetto del complessivo importo di € 964.108,90, oltre interessi come dovuti sino all’effettivo soddisfo e, successivamente, proceduto al pignoramento dell’opificio.

Dalla verifica del contratto emergeva l’esistenza di un tasso di mora usurario oltre ad altre anomalie contrattuali. Quindi il mutuatario decideva di proporre opposizione all’esecuzione già avviata dalla Banca, per bloccare il pignoramento.

Il mutuatario, costituendosi in giudizio, oltre a rilevare l’usurarietà del tasso di mora convenuto, deduceva, tra l’altro, che nel periodo di preammortamento (protrattasi fino al 04/03/2014) e successivamente, durante il periodo di ammortamento (dal 04/04/2014 alla data dell’ultima rata pagata, 4/11/2015) aveva versato, a titoli di interessi, somme superiori alla quota capitale dovuta, con la conseguenza che la Banca non aveva il diritto di procedere all’esecuzione forzata.
In effetti il G.E., ha accertato che il reclamante aveva pagato alla Banca in conto interessi una somma (€ 150.254,00) superiore rispetto alla quota capitale delle rate scadute richieste dalla Banca ed oggetto del precetto (€ 103.281) e ha pertanto ritenuto che il mutuatario non poteva essere ritenuto inadempiente alla data di risoluzione del contratto. Conseguentemente ha sospeso l’esecuzione, rilevando che non poteva dubitarsi che, nel caso concreto “
al momento in cui fu concluso il mutuo (ovvero, “al momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti a qualunque titolo”: vedi anche Cass. SS. UU. 24675\2017) – gli interessi convenuti fossero usurari, considerato che nel contratto di mutuo de quo è esplicitamente previsto (art. 4 contr. mutuo) che “Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo (e perciò, anche le somme dovute per quota capitale) in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l’interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della banca”, il che determina (V. sul punto Cass. ordd. 5598\2017, 23192\2017) la necessaria sommatoria dei tassi applicati (giacché sulla stessa quota capitale si dovrebbe calcolare l’interesse convenzionale, e, in forma composta, l’interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi), e quindi, in concreto e nel caso di mora, la produzione di interessi nella misura del 12,30 (4,65 per interesse corrispettivo-convenzionale + 7,65 per interesse moratorio) sulle medesime somme”.

Da tale motivazione si evince che la banca non aveva diritto a risolvere il contratto e che il precetto ed il successivo pignoramento sono stati ritenuti, dal Giudice, in questa fase sommaria, illegittimi.

Ord. Trib. Brindisi 8-11-2017

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