E’ INAMMISSIBILE L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE GENERICA NEL GIUDIZIO DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO NEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE

La Suprema Corte. Sez. VI – 1, Ord., (ud. 15-05-2017) 07-09-2017, n. 20933

ha annullato una decisione della Corte d’Appello di Lecce che aveva accolto l’eccezione di prescrizione della banca formulata genericamente, affermando il seguente principio :“ qualora, l’avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria, con la conseguenza che,a fronte della formulazione generica dell’eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tali oneri, individuando d’ufficio i versamenti solutori.”.

Detto principio era stato già sostenuto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 26-02-2014, n. 4518 e la stessa Corte d’ Appello di Lecce con la sentenza n.126/2017 aveva già aderito a tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “se la banca non allega e non prova il fatto costitutivo dell’eccezione di prescrizione (ossia nella specie, la finalizzazione del versamento da parte del correntista ad una funzione diversa da quella ripristinatoria della provvista), la prescrizione (decennale) va fatta decorrere dalla chiusura del conto…. e non dall’annotazione delle singole operazioni di versamento”.

Può dunque ritenersi ormai pacifico che è onere della banca, che ha eccepito la prescrizione decorrente dall’annotazione in conto, allegare e provare che i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza dei rapporti di conto corrente avessero natura solutoria, in quanto compiuti al di fuori dell’apertura di credito. Ma se tale eccezione è generica, l’eccezione non è da considerarsi ritualmente proposta e la prescrizione decennale decorrerà sempre dalla data di chiusura del rapporto.

Ciò implica che, in presenza di un’eccezione di prescrizione generica, il correntista avrà diritto alla restituzione di tutti gli illegittimi versamenti (per anatocismo, CMS, ecc.) anche se hanno natura “solutoria” cioè risultano effettuati su di un conto corrente senza affidamento o oltre l’affidamento concesso.

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   Cass. Civ. 07-09-2017, n. 20933

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