Se non c’è buona fede dell’AQP la bolletta va annullata anche se la perdita riguarda tubazioni interne alla proprietà privata

Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Moschettini, con la sentenza n.888/2017 ha annullato una fattura dell’ Acquedotto Pugliese di importo rilevante, affermando che, anche se la perdita riguarda le tubazioni all’interno di una proprietà privata il consumo eccessivo non è addebitabile all’utente se l’AQP non ha tenuto un comportamento conforme a buona fede.

Nello specifico veniva in rilievo una fattura dell’importo di €. 30.795,49 emessa il g.1.12.2011 per consumi effettuati dal 13 ottobre 2009 al 14 novembre 2011; periodo in cui la AQP aveva continuato regolarmente a fatturare i consumi per importi che non destavano sospetti, nel mentre solo dopo circa due anni aveva trasmesso la fattura di conguaglio. Fatto non inusuale dell’AQP che, nel tempo, ha riguardato molti utenti che sono stati costretti a pagare gli importi indicati a “conguaglio” .

Questa volta, l’utente si rifiutava di pagare ed iniziava contro l’AQP un giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi, nel quale lamentava la violazione dei principi di buona fede giacché sebbene AQP avesse, attraverso la lettura del contatore, rilevato più volte consumi anomali, non lo aveva mai informato. Se fosse stato reso edotto della circostanza, avrebbe prontamente provveduto ad individuarne la causa e ad evitare la perdita.

L’AQP chiedeva il rigetto della domanda su presupposto che il consumo eccessivo d’acqua derivava dalla rottura di tubazioni private.

Il Tribunale, in persona del Giudice Moschettini, ha rilevato che “la perdita risultava occulta, non risultando segnali esteriori di fuoriuscita dell’acqua che potessero essere colti da non addetti ai lavori, e che .. (l’utente) provvide ad incaricare un idraulico di fiducia solo dopo aver ricevuto la fattura dell’esorbitante importo di euro £30.795, 49, con la quale per la prima volta fu in grado di percepire la probabilità dell’esistenza di un guasto alle proprie tubazioni”, ha ritenuto che “sussiste, pertanto, nel caso in esame una condotta omissiva di Aqp rilevante ai sensi dell’art.1227,comma 2, cc. .. talchè il consumo addebitato non può essere posto a carico dell’utente ma del gestore, il quale ha omesso di rispettare gli obblighi contrattuali, come integrati dalla normativa di settore (D.P.C.M. 29.4.1999), nonché il precetto della buona fede nell’esecuzione del contratto”. Ha quindi accolto la domanda e dichiarato che che l’utente non è obbligato a pagare l’importo £ 30.795, 49, indicato dalla fattura.

Si tratta di un precedente importante che fissa il principio che l’utente deve essere sempre informato dall’AQP dei consumi anomali e che, quindi, anche se il consumo eccessivo deriva dalla rottura di tubazioni interne la proprietà privata, l’ente non potrà più ( come è avvenuto in passato) pretenderne il pagamento se ha omesso di allertare l’utente tempestivamente su detta anomalia.

Sent. Trib. Brindisi del 15-05-2017

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