LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI DI MORA PER LA VERIFICA DELL’USURA

Se il tasso di mora è superiore al tasso soglia, il mutuo è gratuito e dunque gli interessi non sono dovuti. Lo afferma il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Sales, che con una recentissima sentenza ha dichiarato la nullità parziale di un mutuo fondiario posto in esecuzione da una Banca, che aveva pignorato la casa di abitazione del mutuatario.

Il Tribunale ha precisato che “le rate corrisposte sino alla data di notifica del precetto devono considerarsi corrisposte in conto capitale, con imputazione di quanto pagato in eccesso (cioè la quota interessi di ogni rata corrisposta) a somme indebitamente erogate, e quindi tali da determinare il decorso degli interessi in favore del mutuatario”. Quindi, la Banca dovrà restituire al mutuatario tutte le somme percepite a titolo di interessi e su dette somme dovrà corrispondere anche gli interessi dal momento in cui le ha incassate indebitamente.

Nessuna rilevanza ha per il Tribunale la differente natura dell’interesse moratorio e di quello convenzionale, “essendo evidente l’intendimento sanzionatorio del legislatore di impedire, nella contrattazione fra le parti, ogni possibilità (e quindi anche nell’ipotesi di inadempimento del mutuatario) per il mutuante, di lucrare, in ragione del mutuo, interessi superiori a quelli usurari”.

La decisione va condivisa giacché se nel determinare il tasso effettivo globale non fossero inclusi anche gli interessi di mora, le commissioni, i costi di intermediazione, di rinegoziazione, gli addebiti per il servizio incassi, per i servizi accessori, le spese di assicurazione, ecc., sarebbe fin troppo facile per le Banche aggirare la disciplina in materia di usura a danno dei soggetti meno abbienti. Pertanto, correttamente il Tribunale ritiene che nel caso di superamento del tasso soglia del solo tasso di mora, la sanzione non può che essere la gratuità del rapporto, considerato che nel caso del mutuo, così come di qualsiasi finanziamento, la norma imperativa (cioè l’art. 1815 c.c..) non si limita a sancire la sola nullità della clausola, ma dispone anche che non sono dovuti interessi, senza alcuna distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi.

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     Sentenza del Tribunale Brindisi- Avv. Vitale

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